Sez. 5 - , Sentenza n. 31016 del 30/11/2018 (Rv. 651620 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA | Convenzioni provinciali in materia urbanistica - Natura negoziale - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA
In tema di imposta di registro, le convenzioni provinciali in materia urbanistica di cui all'art. 40 bis della l. prov. n. 13 del 1997 non hanno natura negoziale ma costituiscono accordi, integrativi o sostitutivi, di provvedimenti amministrativi in relazione all'interesse pubblico alla pianificazione urbanistica, privi della funzione "permutativa" tra prestazione del privato ed azione della pubblica amministrazione: di conseguenza sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, come confermato dall'art. 20, commi 2 e 3, della l. n. 10 del 1977, applicabile a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici.
Riferimenti normativi: Legge Prov. 11/08/1997 num. 13 art. 40 bis, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 20, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 88 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)