Sez. 3, Sentenza n. 4221 del 24/04/1998 (Rv. 514870 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Gradualità dei criteri ermeneutici - Conseguenze - Ricostruzione della volontà delle parti in base alle espressioni letterali, unitariamente valutate - Sufficienza - Obbligo del giudice del merito di ricorso a criteri extratestuali - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
I criteri di interpretazione della volontà contrattuale, stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. sono graduali, sì che se il giudice del merito ritiene di averla ricostruita in base alle espressioni letterali usate dalle parti, valutando il contratto nella sua interezza, non ha l'obbligo di ricorrere agli altri criteri, extratestuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)