diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4221 del 24/04/1998 (Rv. 514870 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Gradualità dei criteri ermeneutici - Conseguenze - Ricostruzione della volontà delle parti in base alle espressioni letterali, unitariamente valutate - Sufficienza - Obbligo del giudice del merito di ricorso a criteri extratestuali - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514870-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

I criteri di interpretazione della volontà contrattuale, stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. sono graduali, sì che se il giudice del merito ritiene di averla ricostruita in base alle espressioni letterali usate dalle parti, valutando il contratto nella sua interezza, non ha l'obbligo di ricorrere agli altri criteri, extratestuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)