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Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80

Testo in vigore al

Art. 50 Modifiche all'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"L'estensione del diritto di prelazione agli interessi e' regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito e' soddisfatto anche se parzialmente.".

Art. 52 Sostituzione dell'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito). - I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.".

Art. 53 Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Dopo l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della societa'. Il presupposto soggettivo dell'azione e' costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della societa'.".

Art. 54 Sostituzione dell'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). - Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi piu' di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.".

Art. 57 Sostituzione dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 72 (Rapporti pendenti). - Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
Il contraente puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.".

Art. 58 Sostituzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"Art. 72-bis (Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire). - In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta e' gia' passata in proprieta' del compratore, il contratto non si scioglie.
Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, a norma dell'articolo 72, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno.
All'acquirente spetta il privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore.
In ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.".

Art. 59 Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:
"72-ter (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare). - Il fallimento della societa' determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in luogo della societa' assumendone gli oneri relativi.
Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore puo' chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore puo' trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.
"72-quater (Locazione finanziaria). - Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se e' disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
In caso di fallimento delle societa' autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.".

Art. 61 Modifiche all'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma, le parole: "dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 72, primo e secondo comma";

  2. b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati.".

Art. 64 Sostituzione dell'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 78 (Conto corrente, mandato, commissione). - I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario e' trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attivita' compiuta dopo il fallimento.".

Art. 65 Modifiche all'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma, le parole: "il giorno della dichiarazione di fallimento" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno della dichiarazione di fallimento";

  2. b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il credito e' regolato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1).".

Art. 66 Sostituzione dell'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). - Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo e' regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1), e dall'articolo 2764 del codice civile.".

Art. 67 Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Dopo l'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 80-bis (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1).".

Art. 68 Sostituzione dell'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 81 (Contratto di appalto). - Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualita' soggettiva e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.".