Sez. 2, Sentenza n. 31541 del 30/05/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270467 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Associazione di stampo mafioso - Camorra - Aggravante della disponibilità di armi di cui all'art. 416 bis, quarto comma, cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA
Sussiste la circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma quarto, cod. pen., là dove il singolo partecipe sia consapevole del possesso di armi da parte di anche solo uno tra associati ovvero non conosca tale circostanza per colpa, essendo fatto notorio non ignorabile che la camorra sia un'associazione criminale armata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)