Sez. 2, Sentenza n. 4528 del 14/04/1992 (Rv. 476770 - 01)
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Interpretazione | Ricorrenza di un arbitrato rituale o libero - Conferimento agli arbitri del potere di decidere come "amichevoli compositori" - Rilevanza decisiva - Esclusione - Natura rituale dell'arbitrato - Elementi rilevanti - Dispensa dall'obbligo di deposito del lodo - Utilizzazione di fogli preventivamente firmati in bianco - Incompatibilità.
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Interpretazione
Nell'indagine rivolta ad individuare l'effettiva volontà delle parti in ordine a clausola compromissoria per stabilire la ricorrenza di un arbitrato rituale ovvero libero, non è elemento decisivo il conferimento agli arbitri del potere di decidere come "amichevoli compositori", potendo le parti autorizzare anche gli arbitri rituali a decidere secondo equità, e perciò come amichevoli compositori. Rilevante è invece, nel senso della natura rituale dell'arbitrato, l'uso, nella clausola compromissoria, di espressioni proprie del procedimento giurisdizionale, quali il deferimento agli arbitri della definizione di tutte le controversie che possono sorgere da un determinato contratto, nonché, in sede di investitura del collegio arbitrale, il tenore delle stesse richieste delle parti, ove ne presuppongano poteri giurisdizionali, e la mancata previsione di modalità della decisione, come la dispensa dall'obbligo del deposito del lodo e la utilizzazione di fogli preventivamente firmati in bianco dalle parti, incompatibili con la natura rituale dell'arbitrato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)