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Sez. 1, Ordinanza n. 2283 del 16/11/1970 Cc. (dep. 18/01/1971) Rv. 116263 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OGGETTIVO - VALORE PRINCIPALE - CRITERIO SOGGETTIVO - VALORE SUSSIDIARIO.*
Stato
decisa il 1970-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116263-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OGGETTIVO - VALORE PRINCIPALE - CRITERIO SOGGETTIVO - VALORE SUSSIDIARIO.*

In relazione alla circostanza aggravante prevista dall'art 61 n 7 cod pen la Rilevanza del danno dev'essere valutata sotto il profilo oggettivo, prescindendosi cioe dalla capacita economica del danneggiato, la quale integra solo un elemento di valutazione sussidiario che puo essere preso in considerazione soltanto se la valutazione intrinseca del danno non consenta per se stessa di stabilire con certezza se esso sia di rilevante gravita. Ove non sussiste tale ipotesi, pertanto, l'oggettiva Rilevanza del danno non puo essere neutralizzata dal ricorso al criterio soggettivo. (V 115316, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)