Sez. 2, Sentenza n. 86 del 09/01/1967 (Rv. 325749 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - FORMULAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE CONCLUSIONI ALL'UDIENZA DI RIMESSIONE AL COLLEGIO - ABBANDONO DELLA CONCLUSIONE NON FORMULATA - DIVERSA INTERPRETAZIONE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - FORMULAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE CONCLUSIONI ALL'UDIENZA DI RIMESSIONE AL COLLEGIO - ABBANDONO DELLA CONCLUSIONE NON FORMULATA - DIVERSA INTERPRETAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Se e vero che una conclusione, non riprodotta all'udienza di rimessione della causa al collegio, deve presumersi abbandonata ove la parte abbia specificamente formulato ex novo tutte le altre conclusioni senza insistere in essa, cio non esclude che una adeguata interpretazione degli Atti processuali possa far ritenere che, malgrado la omissione materiale, la parte abbia inteso insistere anche in quella determinata richiesta o deduzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)