Norme per l'edilizia residenziale
Testo in vigore al
Art. 40 Incremento del fondo per mutui ai comuni per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione
1. Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' ulteriormente elevato a lire 700 miliardi. A tal fine, il tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 180 miliardi. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.
2. Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. Il termine per la trasmissione delle domande dei comuni, previsto dal primo comma del citato articolo 9, decorre dalla data di approvazione del programma di localizzazione degli interventi.
3. Con la legge di approvazione del bilancio per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981, e' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al primo comma, che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato, che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalita' che saranno, con la stessa legge di bilancio, di volta in volta stabilite.
Titolo VI. Norme finali e transitorie
Art. 41 Prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale
1. In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disponibilita' finanziarie imputabili al biennio 1978-79 sono ripartite tra le regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale secondo le proporzioni desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513, per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata nonche' tra le regioni e tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per quanto riguarda i fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata.
2. Nell'effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato per l'edilizia residenziale accantonera' le riserve di cui alla lettera f) dell'articolo 2 ed alla lettera q) dell'articolo 3 della presente legge.
3. Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente articolo 9, n. 5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse attribuiti, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione ai comuni.
4. I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilita' di cui al precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione.4
5. I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con le disponibilita' di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti.4
6. L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma e' revocata e le disponibilita' conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.
Art. 42 Norme tecniche
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:
1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.
2. Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.
3. Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.
Art. 43 Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni
1. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuote per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;
b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.
2. Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:
a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;
b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.
3. Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
4. L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densita' abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, ne' nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.
5. L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Art. 44 Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato
1. I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie o trasferite in proprieta', comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree assegnate dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, non siano di proprieta' dei comuni stessi, sempre che sia stata stipulata la convenzione di cui al richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di espropriazione.
2. I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al comma precedente su aree gia' acquisite o in corso di acquisizione, comprese le parti di programma eventualmente destinate ad uso diverso da quello di abitazioni, usufruiscono della garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed in genere prevista per gli interventi fruenti di contributo statale. Tale garanzia sara' primaria quando non possa essere operante l'iscrizione ipotecaria.
3. La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. E' abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
Art. 45 Trasferibilita' e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona
1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprieta', nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a societa' assicurative, nonche' ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.
2. In tali casi e' fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.
3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento.
Art. 46 Cessione di aree dei piani di zona
1. Le aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere, altresi', cedute ad imprese di costruzione e loro consorzi.
2. Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente comma o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento, anche in deroga al quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, trasferendosi all'avente causa dall'impresa di costruzione gli obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo comma.
3. Salvo i casi previsti al primo comma del precedente articolo 45, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento di cui al comma precedente puo' avvenire esclusivamente a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.
Art. 46-bis
1. Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime di diritto di superficie, sia su aree in regime di proprieta' possono essere venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al Ministero della difesa per i fini di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.
2. In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune, ai sensi del richiamato articolo 35, non si trasferiscono al Ministero acquirente.
3. Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il Ministero della difesa acquisira' anche in tal caso la piena proprieta' delle aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
4. A tale effetto alla compravendita interviene anche il comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sara' dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie gia' gravante sull'impresa concessionaria.
5. L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi e' disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497.
Art. 46-ter
1. Al fine di consentire ai comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le regioni interessate possono inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta.
2. In caso di accettazione, le regioni ne informeranno i comuni territorialmente competenti nonche' quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto, entro novanta giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione.
3. In presenza di tale istanza, il Ministero della difesa e' autorizzato, qualora lo ritenga conveniente, a vendere al comune interessato la proprieta' degli immobili richiesti, contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui al precedente articolo.
4. In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con unico provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturenti si considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del comune, salvi i necessari conguagli, del debito gravante sul Ministero della difesa, a seguito delle acquisizioni realizzate, sia verso il comune, sia verso le imprese di costruzione e loro consorzi.
5. Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero della difesa ai comuni sara' determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, dal competente ufficio tecnico erariale entro novanta giorni.
6. Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e comuni - ai quali si provvedera', come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa privata - non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Art. 47 Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione
1. . . . , gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalita' previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono rateizzati in non piu' di quattro rate semestrali.
2. I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalita' previste dallo articolo 13 della legge 14 gennaio 1978, n. 1.
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 38023
Art. 49 Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
1. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituito dal seguente:
"In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non puo' essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune".
Art. 50 Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977
1. Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure e le modalita' di attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento.
Art. 51 Proroga dell'efficacia dei piani di zona
1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e' prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Art. 52 Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513
1. Al secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' aggiunto il seguente periodo:
"Si considera stipulato e concluso il contratto di cormpravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge".
2. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la conferma delle domande di cessione in proprieta' e' prorogato al 31 ottobre 1978.
3. All'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' aggiunto il seguente comma:
"La cessione in proprieta' degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita".
4. Il primo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' sostituito dai seguenti:
"Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
In sede di stipula del contratto di cessione in proprieta', gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario";
5. Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: "del 25 per cento" sono sostituite con le altre: "del 15 per cento" Al terzo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: "al 40 per cento" sono sostituite dalle altre: "al 30 per cento".
6. All'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:
"In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione".
7. Al primo comma dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle altre: "sette decimi" e le parole: "del 5 per cento" sono sostituite dalle altre: "del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprieta'".
Art. 53 Limiti di applicazione dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513
1. Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni.
2. La regolarizzazione del rapporto locativo e' subordinata:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 15 DICEMBRE 1979, N. 629, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 FEBBRAIO 1980, N. 25.
b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati;
c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge.
3. Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Art. 54 Proroga dei termini
1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' prorogato al 31 ottobre 1978.
2. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della medesima legge 8 agosto 1977, n. 513, prorogato dalla legge 27
febbraio 1978, n. 44, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.
3. Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1974, e' prorogato al 31 dicembre 1978.
Art. 55 Norme transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3, lettera g), all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica provvede, sulla base della graduatoria formata dalla commissione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati.
2. E' fatta tuttavia salva la facolta' delle regioni, in pendenza della predetta emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, di apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del procedimento di assegnazione ivi stabilito.
Art. 56 Fonti energetiche alternative
1. Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici residenziali sara' data la preferenza agli interventi che prevedono l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali.
2. Ai fini dell'elevazione del limite massimo di costo di cui al comma precedente, si considerano anche gli impianti che siano soltanto parzialmente alimentati da fonti energetiche non tradizionali, secondo le modalita' precisate con deliberazione del CER.
3. Per i predetti interventi il Comitato per l'edilizia residenziale puo' stabilire una elevazione del limite massimo dei costi ammissibili di cui alla lettera n) del precedente articolo 3.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per l'edilizia residenziale provvedera' a formare un elenco, da aggiornare ogni biennio, delle fonti energetiche da considerarsi non tradizionali ai fini dell'applicazione del precedente comma, con l'osservanza delle norme contro l'inquinamento.
Art. 57 Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate
1. Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 entro il 30 settembre 1982.
Art. 58 Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative
1. Il limite massimo di L. 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 376, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di societa' cooperative edilizie e loro consorzi, in possesso dei requisiti prescritti, e' elevato a L. 35.000.000.
2. Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di trascrizione ipotecaria.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, ad eccezione di quelle del primo periodo del secondo comma.
4. Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i limiti massimi di valore previsti dalle norme in vigore alla data di registrazione degli atti di assegnazione.