Sez. 5, Sentenza n. 2792 del 08/06/1999 Cc. (dep. 01/09/1999) Rv. 214235 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinvio alle forme previste dall'art 127 cod.proc.pen. - Ricezione completa del modello procedimentale previsto da tale norma - Esclusione - Impugnabilità dell'atto terminativo - Principio generale - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimenti in camera di consiglio, deve escludersi la esistenza di un principio generale in base al quale tutti i provvedimenti terminativi sarebbero sempre ricorribili per cassazione ai sensi del comma settimo dell'art. 127 cod.proc.pen. Ed invero la ricezione del modulo procedimentale di cui al predetto articolo non comporta la applicabilità di tutte le norme che lo caratterizzano, tanto che, in alcuni casi, il legislatore ha avvertito la necessità di prevedere espressamente la ricorribilità per cassazione del provvedimento camerale decisorio. (Fattispecie in cui il GIP, dopo aver disposto la imputazione coatta ai sensi del comma 5 dell'art 409 cod.proc.pen., ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio dell'indagato. Il ricorso del PM avverso la ordinanza del GIP è stato ritenuto inammissibile dalla Suprema corte per i motivi sopra esposti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)