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Sez. 1, Sentenza n. 1983 del 20/07/1962 (Rv. 253115 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONTRATTO DI AGENZIA - PROVVIGIONE - DOMICILIO DELL'AGENTE.*
Stato
decisa il 1962-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253115-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONTRATTO DI AGENZIA - PROVVIGIONE - DOMICILIO DELL'AGENTE.*

Il pagamento della provvigione dovuta ad un agente di commercio per una determinata zona, in Mancanza di un diverso accordo delle parti, deve essere effettuato, secondo il terzo comma dell'art 1182 cod civ, nel luogo in cui l'agente, cioe il creditore, ha il proprio domicilio. Pertanto, qualora l'obbligazione di cui si chieda l'adempimento in giudizio sia quella relativa al pagamento di detta provvigione, forum destinatae solutionis, ai fini della Determinazione della Competenza per territorio, risulta quello del domicilio dell'agente. (V 1233/60, 785/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)