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Sez. L, Sentenza n. 2306 del 15/03/1999 (Rv. 524146 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Mancata tempestiva allegazione di fatti giuridicamente rilevanti - Eccezione di parte o rilievo d'ufficio fondati su tali fatti - Preclusione.
Stato
decisa il 1999-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524146-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

Nel rito del lavoro la mancata tempestiva allegazione di fatti giuridicamente rilevanti (allegazione che - per il convenuto - deve rispettare il limite temporale massimo del deposito della memoria difensiva ex art. 418 cod. proc. civ.) preclude ogni eccezione di parte o rilievo d'ufficio fondati su tali fatti. Pertanto non è rilevabile d'ufficio la nullità del contratto di formazione e lavoro per omissione della sua notificazione all'Ispettorato del lavoro ove tale circostanza di fatto non sia stata tempestivamente dedotta (nella specie dall'INPS al fine di negare il regime contributivo agevolato previsto per tale tipo di rapporto di lavoro rispetto al regime ordinario vigente in generale per il rapporto di lavoro subordinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)