Sez. 2, Sentenza n. 3970 del 10/07/1979 (Rv. 400444 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - INTERROGATORIO FORMALE E PROVA TESTIMONIALE AVENTI LO STESSO OGGETTO DELLE MEDESIME PROVE GIA AMMESSE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - INTERROGATORIO FORMALE E PROVA TESTIMONIALE AVENTI LO STESSO OGGETTO DELLE MEDESIME PROVE GIA AMMESSE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
Il requisito della novita, cui e condizionata, a norma dell'art 345 cod proc civ, l'ammissione di mezzi di prova in appello, va considerato con riferimento all'identita del mezzo istruttorio richiesto, con la conseguenza che non possono essere ammessi, in Sede di gravame, un interrogatorio formale ed una prova testimoniale che abbiano per oggetto, rispettivamente, le stesse circostanze di fatto oggetto dell'interrogatorio e della prova testimoniale gia ammessi nel primo grado del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)