Norme di polizia delle miniere e delle cave
Testo in vigore al
Art. 94
1. Nell'intorno dei pozzi e nei luoghi ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilita' di accumulo di gas, ed in ogni caso entro le aree pericolose e' vietato accendere fuochi, usare lampade a fiamma libera, fumare e portare fiammiferi o altri mezzi di accensione e tenere accumuli di materiali combustibili.
2. I divieti predetti debbono essere resi manifesti mediante avvisi da affiggere in luoghi ben visibili.
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624.
4. Le operazioni indispensabili all'esecuzione ed all'esercizio del pozzo che comportino l'impiego di fiamme, quali saldature, tagli e simili, sono consentite con le modalita' stabilite per iscritto dal datore di lavoro; durante tali lavori deve essere sempre disponibile sul posto un estintore.
Art. 95
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624
Art. 96
1. Il progetto dell'impianto destinato alla raccolta ed allo smistamento degli idrocarburi direttamente provenienti dai campi di produzione e' sottoposto all'approvazione della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.
2. Il progetto e' approvato con provvedimento definitivo se riconosciuto adeguato alle esigenze della sicurezza ed a quelle inerenti alla produzione dei pozzi serviti.
3. L'obbligo della presentazione del progetto non sussiste per i serbatoi isolati di capacita' non superiore ai 20 m cubi per liquidi e 10 m cubi per i gas.
Art. 97
1. E' vietato depositare gli idrocarburi liquidi rinvenuti in scavi in terra non rivestiti e in recipienti suscettibili di perdite, fughe ed evaporazioni che possono de terminare incendi.
Art. 98
1. E' vietato accedere all'interno dei serbatoi prima che gli stessi siano stati completamente vuotati, isolati dalle condutture e bonificati.
2. Le operazioni predette sono eseguite sotto la sorveglianza di personale responsabile.
Art. 99
1. Sono tenuti a disposizione della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, ed a richiesta trasmessi in copia, i diagrammi rilevati nei pozzi per idrocarburi, nonche', e fino al termine della perforazione, insieme con i campioni di idrocarburi, anche quelli delle acque di strato ottenuti durante le prove.
2. I risultati delle analisi sono comunicati alla Sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.
Art. 100
1. Deve essere dato avviso immediato alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi delle eruzioni libere o degli incidenti di perforazione che mettano in pericolo i lavori, nonche' degli incendi ai pozzi o serbatoi.
2. Analogo obbligo sussiste in caso di incidenti di perforazione e di ogni altro evento che possa provocare sostanziali modifiche nello svolgimento dei lavori.
Art. 101
1. Quando sia ultimata la perforazione deve esserne data comunicazione entro 30 giorni alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi con la specificazione dei risultati.
2. Dell'inizio della produzione deve essere data preventiva comunicazione alla predetta Sezione.
Art. 102
1. La coltivazione deve essere condotta secondo i dettami della buona tecnica per quanto riguarda la ubicazione e lo spaziamento dei pozzi, l'utilizzazione della energia del giacimento e l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario, per conseguire la tutela del giacimento ed il maggiore recupero finale compatibile con la esigenza economica.
Art. 103
1. Si devono adottare accorgimenti atti ad impedire la dispersione sul terreno di olio, acqua salata, fluido di circolazione, residui e spurghi di serbatoio e lo scarico non necessario dei gas nell'atmosfera.
2. E' fatto altresi' divieto di scaricare prodotti o residui infiammabili in corsi d'acqua, specchi di acqua e su pubbliche strade.
Titolo IV. Escavazioni a cielo aperto e sotterranee
Capo I. Distanze - Autorizzazioni - Cauzione
Art. 104
1. Senza autorizzazione del prefetto sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerea o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:
a) 10 m:
1) da strade di uso pubblico non carrozzabili;
2) da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
b) 20 m:
1) da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da corsi d'acqua, senza opere di difesa;
2) da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
3) da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
e) 50 m:
1) da ferrovie;
2) da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti,
acquedotti e relativi serbatoi da oleodotti e gasdotti;3) da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.
2. Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.
Art. 105
1. L'autorizzazione e' accordata, con decreto, quando le condizioni di sicurezza lo consentano, sentito l'ingegnere capo ed altri organi interessati dello Stato, la Provincia, ed i Comuni.
Art. 106
1. Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, puo' disporre con decreto che gli scavi siano mantenuti a distanze superiori a quelle indicate nell'art. 104, nei limiti riconosciuti appropriati alle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi.
2. Analoga misura puo' essere adottata dal prefetto su istanza delle pubbliche Amministrazioni o di privati sentito il Distretto minerario e gli interessati.
Art. 107
1. Le lavorazioni sotterranee devono essere condotte in modo da non compromettere la sicurezza di:
1) ponti e viadotti di strade carrozzabili, di autostrade e tramvie; ferrovie adibite al trasporto di persone;
2) opere di difesa rigide dei corsi d'acqua, dighe di ritenuta;
3) edifici pubblici ed edifici privati non disabitati;
4) costruzioni dichiarate, monumenti nazionali;
5) sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 10.000 V; acquedotti destinati al servizio pubblico e relative opere di difesa e serbatoi;
6) oleodotti e gasdotti;
7) altre opere di riconosciuto interesse pubblico o il cui danno possa mettere in pericolo l'incolumita' delle persone.
Art. 108
1. Nei confronti delle opere di cui all'articolo precedente non possono eseguirsi senza l'autorizzazione del prefetto coltivazioni minerarie in sotterraneo a distanze inferiori:
1) al doppio della differenza di quota tra i lavori di coltivazione e le opere da tutelare, quando si tratti di terreni sciolti o compressibili, quali argille, sabbie e simili;
2) ai due terzi della suddetta differenza di quota nel caso di terreni costituiti da rocce lapidee.
2. L'autorizzazione e' accordata con decreto secondo le modalita' e le condizioni citate all'art. 105.
Art. 109
1. Il disposto dell'articolo precedente non si applica alle escavazioni per gallerie, pozzi e fornelli singoli, ne' si applica quando si tratti di terreni costituiti da roccia lapidea e lo spessore verticale della parte coltivata sia ovunque inferiore a 1/20 della profondita' nel caso di coltivazione senza ripiena o ad 1/4 della profondita', nel caso di coltivazione con ripiena.
Art. 110
1. Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, quando abbia fondati motivi di ritenere che le distanze stabilite dall'art. 108 non siano sufficienti a tutelare la sicurezza delle opere di cui allo art. 107, puo', in casi particolari, disporre con suo decreto che le distanze stesse siano aumentate nei limiti riconosciuti appropriati alle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi.
Art. 111
1. Le pubbliche Amministrazioni ed i privati che abbiano fondati motivi di ritenere che gli scavi in sotterraneo per estrazione di sostanze ininerali, ancorche' eseguiti nel rispetto delle distanze stabilite dal presente decreto, possano arrecare rilevante pregiudizio a luoghi ed opere diversi da quelli di cui all'art. 107, possono chiedere che il prefetto prescriva le necessarie distanze. Il prefetto provvede con decreto sentiti il Distretto minerario e gli interessati.
Art. 112
1. In caso di inosservanza del disposto degli articoli 104 e 107 l'ingegnere capo puo' ordinare la sospensione dei lavori.
2. Analogamente l'ingegnere capo dispone in caso di danni arrecati ai luoghi ed alle opere di cui all'art. 104 nonostante l'osservanza delle distanze prescritte dal presente decreto.
Art. 113
1. Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori a cielo aperto o in sotterraneo, il prefetto, sentiti l'ingegnere capo e gli interessati, puo' imporre una cauzione.
2. Ogni contestazione nella misura della cauzione e' decisa dall'autorita' giudiziaria.
3. Quando e' stata imposta una cauzione, il versamento relativo e' condizione necessaria per l'inizio e la ripresa dei lavori sospesi.
Capo II. Escavazioni a cielo aperto Ripari
Art. 114
1. Gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e cio' aliche all'atto della sospensione o dell'abbandono dei lavori.
2. Se la zona in cui si trovano gli scavi e' molto estesa e poco frequentata e' sufficiente disporre nei luoghi che vi adducono cartelli ammonitori.
3. Nel caso di cave, quando l'imprenditore non abbia adempiuto alla norma del precedente comma e la cava sia tornata in disponibilita' del proprietario, questi deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa.