diritto.io

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 55 Accordi di cooperazione

Conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010, gli Stati membri e l'ABE possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi ovvero con le autorità o gli organi di tali paesi conformemente all'articolo 56 e all'articolo 57, paragrafo 1, della presente direttiva, solo se le informazioni comunicate sono soggette alla garanzia del rispetto di obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1, della presente direttiva. Tale scambio di informazioni è ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza da parte di tali autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.

Art. 56 Scambio di informazioni tra autorità

L'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 54 non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti all'interno di uno Stato membro, tra le autorità competenti in diversi Stati membri o tra le autorità competenti e i seguenti soggetti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza:

  1. a) le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;

  2. b) le autorità o gli organismi incaricati di mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri mediante ricorso alle norme macroprudenziali;

  3. c) organi o autorità preposti al risanamento con il compito di tutelare la stabilità del sistema finanziario;

  4. d) i sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  5. e) gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti e ad altre procedure analoghe,

  6. f) le persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari.

  7. g) le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio6 ai fini della conformità a detta direttiva.

L'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 54 non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi e dei sistemi di indennizzo degli investitori.

Le informazioni ricevute sono in ogni caso soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui dell'articolo 53, paragrafo 1.

Art. 57 Scambio di informazioni con organi di supervisione

1. In deroga agli articoli 53, 54 e 55, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità preposte alla supervisione:

  1. a) degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti o in altri procedimenti analoghi,

  2. b) dei sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  3. c) delle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esigono che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

  1. a) che le informazioni siano scambiate ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1;

  2. b) che le informazioni ricevute siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

  3. c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'assenso esplicito delle autorità competenti da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.

3.

In deroga agli articoli 53, 54 e 55, gli Stati membri, allo scopo di rafforzare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

In questi casi, gli Stati membri esigono che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

  1. a) che le informazioni siano scambiate allo scopo di individuare le violazioni del diritto societario e per le relative indagini;

  2. b) che le informazioni ricevute siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

  3. c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'assenso esplicito delle autorità competenti da cui provengono e, nel caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.

4. Se le autorità o gli organi di cui al paragrafo 1 esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, uno Stato membro può estendere la possibilità di scambio delle informazioni prevista al paragrafo 3, primo comma, a tali persone alle condizioni specificate al paragrafo 3, secondo comma.

5. Le autorità competenti comunicano all'ABE la denominazione delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente articolo.

6. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 4, le autorità o gli organi di cui al paragrafo 3 comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Art. 58 Trasmissione di informazioni riguardanti gli aspetti monetari, di garanzia dei depositi, sistemici e di pagamento

1.

Le disposizioni del presente capo non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni:

  1. a) banche centrali del SEBC e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa regolazione della liquidità, la sorveglianza sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;

  2. b) i sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  3. c) se opportuno, altre autorità pubbliche incaricate della sorveglianza sui sistemi dei pagamenti;

  4. d) il CERS, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ("AEAP"), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio25, e l'AESFEM, quando tali informazioni sono pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni a norma dei regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Gli Stati membri adottano misure adeguate a rimuovere gli ostacoli che impediscano alle autorità competenti di trasmettere le informazioni conformemente al primo comma.

2. Il presente capo non osta a che le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 1 comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'articolo 54.

3. Le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, le autorità competenti comunichino senza indugio informazioni alle banche centrali del SEBC qualora queste informazioni siano pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa regolazione della liquidità, la sorveglianza sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS qualora tali informazioni siano pertinenti per l'esercizio delle sue funzioni di legge.

Art. 59 Trasmissione delle informazioni ad altre entità

1.

In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 54, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni del diritto nazionale, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la normativa in materia di vigilanza sugli enti, sugli enti finanziari e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia, tali comunicazioni possono essere effettuate solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale, prevenzione e risoluzione degli enti in dissesto. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le persone che hanno accesso alle informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni di interesse per i servizi di cui al primo comma del presente paragrafo in tutti gli Stati membri interessati.

2.

Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di determinate informazioni relative alla vigilanza prudenziale degli enti a commissioni parlamentari di inchiesta nel loro Stato membro, corti dei conti nel loro Stato membro e altre entità di indagine nel loro Stato membro, alle seguenti condizioni:

  1. a) che le entità abbiano un mandato preciso a norma del diritto nazionale di indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili per legge della vigilanza sugli enti o della normativa relativa a detta vigilanza;

  2. b) che le informazioni siano strettamente necessarie per l'esercizio del mandato di cui alla lettera a);

  3. c) che le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

  4. d) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'esplicito assenso delle autorità competenti da cui provengono e unicamente ai fini da esse autorizzati.

Nella misura in cui la comunicazione delle informazioni relative alla vigilanza prudenziale richiede il trattamento di dati personali, il trattamento da parte delle entità di cui al primo comma rispetta la normativa nazionale applicabile di recepimento della direttiva 95/46/CE.

Art. 60 Comunicazione di informazioni ottenute mediante controlli in loco e ispezioni

Gli Stati membri assicurano che le informazioni ricevute a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, dell'articolo 53, paragrafo 2, e dell'articolo 56 e le informazioni ottenute mediante un controllo in loco o un'ispezione di cui all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, non siano comunicate a norma dell'articolo 59, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui tali controlli in loco o ispezioni sono stati effettuati.

Art. 61 Comunicazione di informazioni riguardanti i servizi di compensazione e regolamento

1. Le disposizioni del presente capo non ostano a che le autorità competenti di uno Stato membro comunichino le informazioni di cui agli articoli da 53 a 55 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto a norma del diritto nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento in uno dei loro mercati nazionali, qualora ritengano tali informazioni necessarie per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto a default, anche potenziali, dei partecipanti al mercato. Le informazioni ricevute sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

2. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 53, paragrafo 2, non siano comunicate, nei casi di cui al paragrafo 1, senza esplicito consenso delle autorità competenti da cui provengono.

Sezione III. Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

Art. 63 Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

1.

Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona abilitata conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati26, e che eserciti presso un ente gli incarichi di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società27, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati28, o all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE, o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia almeno l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti tale ente di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio degli incarichi sopra citati, tali da:

  1. a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti,

  2. b) pregiudicare la continuità di funzionamento dell'ente;

  3. c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

Gli Stati membri dispongono almeno che una persona di cui al primo comma abbia altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni di cui tale persona venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'ente presso il quale detta persona svolge tale incarico.

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 2006/43/CE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo. Tale comunicazione è contemporaneamente trasmessa all'organo di gestione dell'ente, salvo esistano validi motivi per agire diversamente.

Sezione IV. Poteri di vigilanza, poteri di irrogare sanzioni e diritto di ricorso

Art. 64 Poteri di vigilanza e poteri di irrogare sanzioni

1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza che permettono loro di intervenire nell'attività degli enti e che sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni, tra cui in particolare il diritto di revoca di un'autorizzazione conformemente all'articolo 18, i poteri previsti all'articolo 102 e i poteri previsti agli articoli 104 e 105.

2. Le autorità competenti esercitano i loro poteri di vigilanza e i loro poteri di irrogare sanzioni conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità:

  1. a) direttamente;

  2. b) in collaborazione con altre autorità;

  3. c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

  4. d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 65 Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti di cui all'articolo 64 e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative relative alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano a enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013, le sanzioni possano essere applicate, alle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell'organo di gestione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione a norma del diritto nazionale.

3. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Fatte salve altre disposizioni pertinenti stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013, tali poteri comprendono:

  1. a) il potere di esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche la comunicazione di tutte le informazioni necessarie ad assolvere i compiti delle autorità competenti, comprese le informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici:

    1. i) enti stabiliti nello Stato membro interessato;

    2. ii) società di partecipazione finanziaria stabilite nello Stato membro interessato;

    3. iii) società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato;

    4. iv) società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato;

    5. v) persone appartenenti alle entità di cui ai punti da i) a iv);

    6. vi) terzi cui le entità di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;

  2. b) il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato ove necessario per svolgere i compiti delle autorità competenti, compreso:

    1. i) il diritto di chiedere la presentazione di documenti;

    2. ii) il potere di esaminare i libri e i documenti contabili dei soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

    3. iii) il potere di ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), o dai loro rappresentanti o dal loro personale, e

    4. iv) il potere di organizzare audizioni per ascoltare altre persone che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

  3. c) il potere, fatte salve altre condizioni stabilite dal diritto dell'Unione, di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso gli stabilimenti delle persone giuridiche di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e di qualsiasi altra impresa soggetta alla vigilanza su base consolidata, nei casi in cui un'autorità competente sia l'autorità di vigilanza su base consolidata, previa notifica alle autorità competenti interessate. Se un'ispezione richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a norma del diritto nazionale, tale autorizzazione 0richiesta.

Art. 66 Sanzioni amministrative e altre misure amministrative per le violazioni dei requisiti per l'autorizzazione e dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate

1. Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano sanzioni amministrative e altre misure amministrative almeno nei casi in cui:

  1. b) si avvii l'attività di ente creditizio senza aver ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell' articolo 9;

  2. a) si svolga, a titolo professionale, l'attività di raccolta presso il pubblico di depositi o di altri fondi rimborsabili, senza essere un ente creditizio, in violazione dell'articolo 9;

  3. c) si acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si aumenti ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi le soglie di cui all'articolo 22, paragrafo 1 o in modo che l'ente creditizio divenga una propria filiazione, senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti dell'ente creditizio in cui si cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, durante il periodo di valutazione o nonostante l'opposizione delle autorità competenti, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1;

  4. d) si ceda, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si riduca la propria partecipazione qualificata, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto delle soglie di cui all'articolo 25 o in modo che l'ente creditizio cessi di essere una propria filiazione, senza notificarlo per iscritto all'autorità competente.

2.

Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue:

  1. a) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;

  2. b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

  3. c) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni conformemente all'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;

  4. d) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5000000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;

  5. e) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato;

  6. f) sospensione dei diritti di voto dell'azionista o degli azionisti ritenuti responsabili delle violazioni di cui al paragrafo 1.

Se l'impresa di cui al primo comma, lettera c), è una filiazione di un'impresa madre, il reddito lordo è il reddito lordo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

Art. 67 Altre disposizioni

1. Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:

  1. a) un ente ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

  2. b) un ente non comunica alle autorità competenti, appena ne ha conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel proprio capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, le soglie di cui all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 25, in violazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma;

  3. c) un ente quotato su un mercato regolamentato di cui all'elenco che sarà pubblicato dall'AESFEM conformemente all'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE non comunica, almeno una volta l'anno, alle autorità competenti i nomi degli azionisti e dei soci che detengono partecipazioni qualificate e l'entità di tali partecipazioni, in violazione dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva;

  4. d) un ente non si dota dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 74;

  5. e) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine all'osservanza dell'obbligo di soddisfare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, in violazione dell'articolo 99, paragrafo 1, di tale regolamento;

  6. f) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine ai dati di cui all'articolo 101 del regolamento (UE) n. 575/2013;

  7. g) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulle grandi esposizioni, in violazione dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  8. h) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulla liquidità, in violazione dell'articolo 415, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  9. i) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sul coefficiente di leva finanziaria, in violazione dell'articolo 430, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  10. j) un ente omette in modo ripetuto o persistente di detenere attività liquide in violazione dell'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013;

  11. k) un ente assume un'esposizione superiore ai limiti fissati all'articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013;

  12. l) un ente è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione senza soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013;

  13. m) un ente non comunica le informazioni, o fornisce informazioni incomplete o inesatte, in violazione dell'articolo 431, paragrafi 1, 2 e 3 o dell'articolo 451, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  14. n) un ente effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in violazione dell'articolo 141 della presente direttiva o nei casi in cui gli articoli 28, 52 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 non consentono tali pagamenti a favore di detentori di strumenti inclusi nei fondi propri;

  15. o) un ente è stato dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60/CE;

  16. p) un ente consente a una o più persone che non rispettano l'articolo 91 di diventare o rimanere membri dell'organo di gestione.

2.

Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue:

  1. a) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;

  2. b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

  3. c) nel caso di un ente, la revoca dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 18;

  4. d) fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 2, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti a carico di un membro dell'organo di gestione dell'ente o di altre persone fisiche considerati responsabili;

  5. e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni conformemente all'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;

  6. f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5000000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;

  7. g) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora essi possano essere determinati.

Se un'impresa di cui al primo comma, lettera e),è una filiazione di un'impresa madre, il reddito lordo è il reddito lordo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

Art. 68 Pubblicazione delle sanzioni amministrative

1.

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno tutte le sanzioni amministrative avverso le quali non sia stato presentato ricorso e che sono applicate in seguito a una violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull'identità della persona fisica o giuridica cui è applicata la sanzione, senza indebito ritardo dopo che tale persona è stata informata di tali sanzioni.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di sanzioni avverso le quali non sia stato presentato ricorso, le autorità competenti pubblicano, senza indebito indugio, sul proprio sito web ufficiale anche le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito.

2.

Le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima, secondo modalità conformi al diritto nazionale, in presenza di una delle seguenti circostanze:

  1. a) se la sanzione è applicata a una persona fisica e, a seguito di una valutazione preventiva obbligatoria, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;

  2. b) se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

  3. c) se la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati agli enti o alle persone fisiche coinvolte.

In alternativa, qualora sia probabile che le circostanze di cui al primo comma cessino entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 può essere rimandata per tale periodo di tempo.

3. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 2 restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

4. Entro 18 luglio 2015, l'ABE presenta alla Commissione una relazione relativa alla pubblicazione delle sanzioni da parte degli Stati membri in forma anonima, ai sensi del paragrafo 2, in particolare quando vi siano state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Inoltre, l'ABE presenta una relazione alla Commissione relativa a eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni a norma del diritto nazionale.

Art. 69 Scambio di informazioni sulle sanzioni e mantenimento di una banca dati centrale da parte dell'ABE

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di segreto professionale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, le autorità competenti informano l'ABE di tutte le sanzioni amministrative, compresi tutti i divieti permanenti, applicate a norma degli articoli 65, 66 e 67, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito. L'ABE mantiene una banca dati centrale delle sanzioni amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. La banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

2. Quando un'autorità competente valuta l'onorabilità ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 91, paragrafo 1, e dell'articolo 121, essa consulta la banca dati ABE delle sanzioni amministrative. Nel caso in cui vi sia un cambiamento di status o un ricorso abbia successo, l'ABE, su richiesta delle autorità competenti, cancella o aggiorna le relative voci della banca dati.

3. Le autorità competenti controllano, conformemente al diritto nazionale, l'esistenza di una pertinente condanna nel casellario giudiziario della persona interessata. A tal fine, lo scambio di informazioni avviene conformemente alla decisione 2009/316/GAI e alla decisione quadro 2009/315/GAI, così come attuate nel diritto nazionale.

4. L'ABE mantiene un sito web con i collegamenti alla pubblicazione delle sanzioni amministrative di ciascuna autorità competente ai sensi dell'articolo 68 e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni amministrative.

Art. 70 Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di altra misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

  1. a) la gravità e la durata della violazione;

  2. b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

  3. c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo di una persona giuridica o dal reddito annuo di una persona fisica;

  4. d) l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

  5. e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

  6. f) il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

  7. g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

  8. h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Art. 71 Segnalazione delle violazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

  1. a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;

  2. b) la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che segnalano violazioni commesse all'interno dell'ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;

  3. c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE;

  4. d) norme chiare che assicurano che la riservatezza sia garantita in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'ente, salvo che la comunicazione di tali informazioni non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

3.

Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

Art. 72 Diritto di ricorso

Gli Stati membri assicurano che contro le decisioni e le misure prese a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 sia possibile presentare ricorso. Gli Stati membri assicurano altresì che sia possibile presentare ricorso avverso l'omessa decisione, entro sei mesi dalla presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

Capo 2. Processi di revisione

Sezione I. Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno

Art. 73 Capitale interno

Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti.

Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente di cui trattasi.

Sezione II. Dispositivi, processi e meccanismi degli enti

§ 1. Principi generali

Art. 74 Governance interna e piani di risanamento e risoluzione

1. Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell'organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.

2. I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente. Si tiene conto dei criteri tecnici stabiliti negli articoli da 76 a 95.

3. L'ABE emana orientamenti in merito ai dispositivi, ai processi e ai meccanismi di cui al paragrafo 1, conformemente al paragrafo 2.

4.

Art. 75 Vigilanza sulle politiche di remunerazione

1. Le autorità competenti raccolgono le informazioni comunicate in base ai criteri per la divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le usano per confrontare le tendenze e le prassi di remunerazione. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE,

2.

L'ABE emana orientamenti su politiche di remunerazione sane che rispettino i principi stabiliti agli articoli da 92 a 95. Gli orientamenti tengono conto dei principi per sane politiche di remunerazione enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari29.

L'AESFEM coopera strettamente con l'ABE al fine di elaborare orientamenti sulle politiche di remunerazione per le categorie di personale che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e all'esercizio delle attività di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE.

L'ABE utilizza le informazioni ottenute dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 per effettuare un'analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione a livello dell'Unione.

3. Le autorità competenti raccolgono informazioni concernenti il numero delle persone fisiche per ente che sono retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario, nella fascia di remunerazione di 1 milione di EUR, comprese le responsabilità professionali, le aree di attività interessate e i principali elementi di stipendio, bonus, gratifiche a lungo termine e versamenti pensionistici. Tali informazioni sono trasmesse all'ABE, che le pubblica su base aggregata per Stato membro di origine in un formato comune di presentazione. L'ABE può predisporre orientamenti volti a facilitare l'attuazione del presente paragrafo e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte.