Sez. 1, Sentenza n. 2055 del 25/07/1964 (Rv. 302983 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA AFFINI - AFFISSIONI ESEGUITE DIRETTAMENTE DAL PRIVATO E DALL'APPOSITO SERVIZIO COMUNALE - SOMME CORRISPOSTE DAL PRIVATO - NATURA RISPETTIVA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA AFFINI - AFFISSIONI ESEGUITE DIRETTAMENTE DAL PRIVATO E DALL'APPOSITO SERVIZIO COMUNALE - SOMME CORRISPOSTE DAL PRIVATO - NATURA RISPETTIVA.*
Anche in relazione alla legge 5 luglio 1961 n.641, la quale, peraltro, non ha abrogato tutte le Disposizioni del precedente decreto 8 novembre 1947, n.1417. La diversa natura dei diritti dovuti al comune per la pubblicita (corrispettivi di carattere privatistico o imposizioni tributarie) non corrisponde alla diversa qualificazione giuridica delle forme pubblicitarie poste in essere (pubbliche affissioni e pubblicita affine). I diritti dovuti per le pubbliche affissioni, che costituiscono un servizio comunale, hanno carattere privatistico di corrispettivo soltanto quando vi sia stata da parte del comune una 'prestazione a favore del committentè (art.2, 1 l. n. 641 del 1961), e cioe quando il privato si sia concretamente avvalso del servizio comunale delle pubbliche affissioni, senza che sia sufficiente l'avvenuta predisposizione del servizio con l'organizzazione della relativa azienda in regime di monopolio. Allorquando, invece, il comune non effettui alcuna prestazione, in quanto le affissioni vengono eseguite direttamente dall'interessato con mezzi propri ed in luoghi o spazi diversi da quelli predisposti dalla autorita comunale, i diritti a questa spettanti non possono configurarsi come corrispettivo di un servizio (che non e stato reso), ne come prestazioni derivanti da un rapporto negoziale (che non e stato costituito), ma, al pari di quanto la legge prescrive per le altre forme pubblicitarie, devono qualificarsi come Tributi, e cioe come imposizioni stabilite dalla legge per il solo fatto dell'esposizione del materiale pubblicitario. (V Corte cost. 36/59).*
Riferimenti normativi: Legge 05/07/1961 num. 641 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)