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Sez. 1, Sentenza n. 2848 del 26/04/1983 (Rv. 427759 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - TARDIVE - ESCLUSIONE DELLA PROPONIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427759-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - TARDIVE - ESCLUSIONE DELLA PROPONIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - FATTISPECIE.*

Qualora la domanda di pagamento di una determinata somma venga proposta nei confronti di due convenuti (in via congiuntiva od alternativa), in base a rapporti autonomi e distinti rispettivamente intervenuti fra ciascuno di essi e l'attore (nella specie, in relazione alla perdita di merci, contratto di trasporto e contratto di deposito), si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo, con la conseguenza che, a seguito dell'appello principale di uno solo dei convenuti, l'appello incidentale dell'attore, ove investa la causa con l'altro convenuto, non può essere proposto tardivamente a norma dell'art. 334 cod proc civ., ma resta soggetto al termine ordinario d'impugnazione. (V 4484/80, mass n 408359).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)