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Sez. 3 - , Sentenza n. 203 del 27/11/2020 Ud. (dep. 07/01/2021) Rv. 280690 - 02

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE | Incompetenza per territorio rilevata dalla Corte di cassazione - Conseguenze - Annullamento senza rinvio e trasmissione atti al pubblico ministero - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280690-02

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE

Il rilievo, in sede di legittimità, del difetto di competenza per territorio comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. (In motivazione la S.C., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, ha sottolineato l'esigenza di evitare che sia impedito all'imputato di poter accedere al rito abbreviato davanti al giudice naturale e di assicurare l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero istituito presso l'ufficio giudiziario competente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)