Sez. 3, Sentenza n. 2875 del 26/04/1983 (Rv. 427800 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVE NORME SUI CONTRATTI AGRARI PREVISTE DALLA LEGGE N. 203/1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE - GIUDIZI IN CORSO DECISI CON SENTENZA ESECUTIVA - INAPPLICABILITÀ - ESTENSIONE AL GIUDIZIO DI RINVIO.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVE NORME SUI CONTRATTI AGRARI PREVISTE DALLA LEGGE N. 203/1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE - GIUDIZI IN CORSO DECISI CON SENTENZA ESECUTIVA - INAPPLICABILITÀ - ESTENSIONE AL GIUDIZIO DI RINVIO.*
L'inapplicabilità della nuova normativa sui patti agrari di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203 alle cause che, al momento della sua entrata in vigore, siano già decise con sentenza esecutiva (perché emessa in grado di appello), in forza del disposto dello art. 53, vale anche nel giudizio di rinvio a seguito della Cassazione della sentenza medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)