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Sez. 1, Sentenza n. 10260 del 01/12/1994 (Rv. 488945 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Opposizione - Giudizio - Pendenza - Debitore - Fallimento - Ipoteca giudiziale iscritta sulla base del decreto - Efficacia nei confronti della massa dei creditori - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488945-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE

In caso di fallimento del debitore in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'ipoteca giudiziale iscritta sulla base del decreto non è efficace nei confronti della massa dei creditori, atteso che l'inopponibilità al fallimento del decreto - non equiparabile alla sentenza non passata in giudicato menzionata dall'art. 95, comma3, legge fall. - comporta pure l'inopponibilità dell'ipoteca iscritta in base ad esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2818, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 655 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)