Codice civile
Testo in vigore al
§ 2. Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita' naturale
Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'
1. La paternita' e la maternita' naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.
2. La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.
3. La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
4. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' naturale.
Art. 270 Legittimazione attiva e termine
1. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' naturale e' imprescrittibile riguardo al figlio.
2. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.
3. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Art. 271
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 272
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
1. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' naturale puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potesta' prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
2. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di sedici anni.
3. Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Art. 274 Ammissibilita' dell'azione
1. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
2. Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
3. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolta' di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
4. Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.163
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 276 Legittimazione passiva
1. La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
2. Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.
Art. 277 Effetti della sentenza
1. La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.
2. Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Art. 278 Indagini sulla paternita' o maternita'
1. Le indagini sulla paternita' o sulla maternita' non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato.140
2. Possono essere ammesse dal giudice quando vi e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.
Art. 279 Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione
1. In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio naturale puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti.
2. L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.
3. L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potesta'.40
Sezione II. Della legittimazione dei figli naturali SEZIONE ABROGATA DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 280
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 281
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 282
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 283
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 284
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 285
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Art. 286
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Art. 287
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 288
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Art. 289
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219