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Sez. 1, Sentenza n. 311 del 01/03/1969 Ud. (dep. 22/10/1969) Rv. 112975 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE -ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - AGENTE PROVOCATORE - NON PUNIBILITA -CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112975-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE -ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - AGENTE PROVOCATORE - NON PUNIBILITA -CONDIZIONI.*

Perche l'agente provocatore non sia punibile, operando egli per l'adempimento di un dovere, e necessario che il suo intervento sia indiretto e marginale nella ideazione ed esecuzione del fatto, costituisca cioe attivita prevalentemente di controllo, di osservazione e di contenimento dell'Azione illecita, che deve essere esclusivamente opera altrui.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)