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Costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie

Testo in vigore al

Art. 14

1. Spetta all'Intendente di finanza, sentito il presidente della Commissione, ed eseguite, nei casi indicati nell'articolo precedente, le opportune contestazioni agli interessati, di dichiarare la decadenza dei rifiutanti, e di provvedere o proporre per la loro sostituzione con le forme ordinarie.

2. Coloro che hanno rifiutato l'incarico, incorrono nella pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000 applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 56 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 15

1. Le spese per quanto occorre al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive Provincie, quelle per il funzionamento delle Commissione censuarie comunali sono a carico dei rispettivi Comuni.

Art. 16

1. Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non appartengono al personale statale e non sono dipendenti da enti di diritto pubblico e' corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572.1

2. Ai membri delle stesse Commissioni che appartengono al personale statale e sono dipendenti dalle province, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere dagli enti di diritto pubblico, la misura del gettone di presenza e' quella stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167.1

3. Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno:

  1. a) per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni,

  2. b) per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico.

4. Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di Provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.

5. La indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.

Art. 17

1. La Commissione censuaria centrale dura in funzione quattro anni.

2. I membri non di diritto della Commissione centrale non possono essere nominati se abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di eta'.

3. I membri non di diritto che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di eta' previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

5. I componenti la Commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica.

Art. 18

1. Ai componenti la Commissione censuaria centrale, in luogo del gettone di presenza, e' assegnata una indennita' annua nella misura gia' prevista dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472.

2. Ai componenti stessi, incaricati di studiare le tariffe, di istruire ricorsi e di eseguire studi ed indagini per l'espletamento di compiti demandati alla Commissione da leggi speciali e' inoltre attribuito un compenso in rapporto alla natura ed entita' dei compiti espletati e comunque non superiore alle lire ventimila mensili.

3. Agli stessi componenti che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della Commissione, spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale (coefficiente di stipendio 900). Ai componenti che siano funzionari dello Stato competono invece le indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica.

4. Entro i limiti di disponibilita' dei fondi assegnati per le spese relative alla Commissione, puo' essere affidata a cottimo, anche ad estranei alla Commissione censuaria centrale, l'esecuzione di lavori ausiliari richiesti per l'espletamento dei suoi compiti, nonche' puo' essere dato incarico a professori universitari o di istituti di istruzione superiore e a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economico-agrari ed alla compilazione di analisi aziendali.

5. I compensi da assegnarsi agli estranei alla Commissione censuaria centrale per l'esecuzione di lavori ausiliari saranno stabiliti caso per caso, entro il limite massimo di lire 20.000 mensili, con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 19

1. Lo Commissione censuaria centrale corrisponde direttameute con la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e con quella delle imposte dirette, con gli uffici dipendenti da dette Direzioni generali, con le Commissioni censuarie provinciali e comunali, nonche' con qualunque altra autorita', od ufficio.

Titolo II. Compiti delle Commissioni censuarie e del Collegio dei periti.

Art. 20

1. Le Commissioni censuarie comunali, su richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dai regolamenti per la esecuzione delle anzidette operazioni.

2. In materia di nuovo catasto terreni compete ad esse:

  1. a) di esaminare ed approvare il prospetto delle qualita' e classi dei terreni del proprio Comune;

  2. b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636. 5

In materia di nuovo catasto edilizio urbano compete ad esse:

  1. c) di esaminare ed approvare per il territorio del proprio Comune, il quadro delle categorie e delle classi;

  2. d) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636. 5

Tanto in materia di nuovo catasto terreni quanto in materia di nuovo catasto edilizio urbano, le Commissioni censuarie comunali hanno facolta di presentare alla Commissione censuaria provinciale reclami ed osservazioni sui prospetti delle tariffe relative al proprio Comune.

Art. 21

1. Le Commissioni censuarie provinciali:

  1. a) esaminano ed approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unita' immobiliari urbane dei Comuni della propria Provincia;

  2. b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte fra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le Commissioni censuarie comunali in materia di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane;

  3. c) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636.5

Le Commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle Commissioni censuarie comunali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo.

Art. 22

1. La Commissione censuaria centrale decide:

  1. a) sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni, dei quadri delle categorie e classi delle unita immobiliari urbane nonche' delle tariffe relative;

  2. b) sui reclami delle Commissioni censuarie provinciali per erroneita' di criteri seguiti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali in singoli Comuni e in singole zone nella esecuzione del classamento;

  3. c) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636;5

  4. d) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636;5

E' in facolta' della Commissione censuaria centrale di decidere anche nel merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione tra diverse Commissioni censuarie provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa commissione centrale.

2. La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non adottano dei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.

3. La Commissione censuaria centrale, inoltre, a richieta del Ministro per le finanze o della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da' parere sopra ogni questione concernente la formazione e la conservazione dei catasti.

Art. 23

1. La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia, tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori, in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima.

2. Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali e' pure demandata, rispettivamente in prima istanza ed in appello, la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia, d'imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario. Nel casi contemplati dalle leggi, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale.

3. Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni, per le controversie in materia di indebito, errori e sgravi d'imposta nonche' di esenzioni ed agevolazioni ivi comprese quelle per ruralita'.

4. Resta fermo il disposto dell'art. 5, secondo comma del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, in materia di ricorsi contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di bonifica.

5. E' mantenuta la competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi o a questioni di fatto.

Art. 24

1. Sono compiti del Collegio dei periti:

  1. a) raccogliere e coordinare, in Ufficio e sopraluogo, tutti gli elementi tecnici ed economici necessari alla Commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole;

  2. b) fornire ai relatori tutti i dati loro occorrenti, e coadiuvarli in quanto possa essere necessario;

  3. c) redigere il massimario della Commissione;

  4. d) esplicare le funzioni di segreteria della Commissione.

Titolo III. Funzionamento delle Commissioni.

Art. 25

1. Le Commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando siano chiamate a decidere su ricorsi ad esse rinviati dalle singole Sezioni e quante volte il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle controversie o per la necessita' di adottare uniformi criteri di massima.

Art. 26

1. In assenza del presidente assume tali funzioni il membro piu' anziano nella carica ed in caso di parita' di anzianita' di carica il membro piu' anziano di eta'.

Art. 27

1. Le Commissioni censuarie nonche' le loro Sezioni non possono deliberare se non sono presenti almeno i tre quinti dei componenti le medesime.

2. I membri supplenti devono intervenire alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.

3. I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

4. Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

5. Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti e' formato non tenendo conto dell'astensione.

6. Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

Art. 28

1. I membri effettivi e supplenti delle Commissioni censuarie comunali e provinciali, che senza farne avviso e senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze, ed impediscono con la loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, incorrono ogni volta, nella pena pecuniaria da L. 50 a L. 200 applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 59 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 29

1. Spetta all'Intendente di finanza di sorvegliare l'andamento dei lavori delle Commissioni censuarie comunali e provinciali.

2. Quando le anzidette Commissioni non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'Intendente di finanza e il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento.

3. I commissari che escono d'ufficio in seguito allo scioglimento della Commissione non possono essere rieletti se non sia trascorso almeno un anno dalla data del decreto che ne ha disposto il decadimento.

Art. 30

1. Quando un componente le Commissioni censuarie comunali o provinciali, senza giustificato motivo, rimane assente per piu' di cinque sedute consecutive, l'Intendente, d'ufficio, o su proposta del presidente, udite le ragioni dell'interessato, puo' dichiararne la decadenza se esso appartiene alla Commissione censuaria comunale, o proporre uguale provvedimento al Ministro per le finanze se appartiene alla Commissione censuaria provinciale.

Art. 31

1. Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire, personalmente od a mezzo di loro rappresentanti, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria.

2. Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria possono rimanere presenti alla votazione, ma non hanno pero' facolta' di interloquire.

Art. 32

1. Per il funzionamento delle Commissioni censuarie e per il procedimento contenzioso avanti ad esse in materia d'imposte sono applicabili, in quanto non contrastino con le disposizioni dei precedenti articoli le disposizioni contenute nei titoli II e III del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

Titolo IV. Disposizioni finali e transitorie.

Art. 33

1. Sono abrogati:

  1. 1) l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939 XVII, numero 6;

  2. 2) gli articoli 15 e 21 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n 589, convertito nella legge 29 giugno 1939-XVII. n. 976;

  3. 3) l'art. 14 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249.