Sez. 4, Sentenza n. 14548 del 15/04/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174715 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - POSSIBILITÀ DI RINUNCIA - PREVISIONE - ART. 5 D.P.R. N. 413 DEL 1978 - OBBLIGO DEL GIUDICE - SOLLECITO ALLA RINUNCIABILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - POSSIBILITÀ DI RINUNCIA - PREVISIONE - ART. 5 D.P.R. N. 413 DEL 1978 - OBBLIGO DEL GIUDICE - SOLLECITO ALLA RINUNCIABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In virtù dell'art. 5 del d.P.R. n. 413 del 1978, relativo alla concedibilità della amnistia, il giudice non è tenuto a sollecitare l'imputato ad esprimere la sua volontà in ordine alla rinuncia o meno della stessa, per cui deve essere lo stesso imputato, a conoscenza della esistenza del processo in corso a suo carico, a proporre di sua iniziativa l'espressa dichiarazione di non volere usufruire della predetta causa Estinzione del reato. (V mass n 161009; (V mass n 161969).*
Riferimenti normativi: DPR 04/08/1978 num. 413 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)