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Sez. 5, Sentenza n. 1007 del 02/03/1999 Cc. (dep. 23/04/1999) Rv. 213191 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Decreto del giudice - Ricorso al Tribunale o alla Corte di appello - Legittimazione - Del difensore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213191-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di gratuito patrocinio, solo l'interessato è legittimato a proporre ricorso al Tribunale o alla Corte di Appello avverso il provvedimento del giudice che non abbia accolto l'istanza di ammissione al predetto beneficio. Invero l'art. 6 della legge 30 luglio 1990 n. 217 tanto stabilisce al quarto comma, così come il medesimo articolo prevede che solo all'interessato competa la sottoscrizione dell'istanza, la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento, il diritto di proporre ricorso per Cassazione. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva accolto il ricorso, firmato dal difensore e non dall'interessato, avverso il provvedimento del Gip, reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)