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Sez. 3, Sentenza n. 2236 del 21/06/1969 (Rv. 341597 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA PER INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER LA TUTELA DELL'INTEGRITA FISICA DEL LAVORATORE - ASSORBIMENTO NELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341597-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA PER INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER LA TUTELA DELL'INTEGRITA FISICA DEL LAVORATORE - ASSORBIMENTO NELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - LIMITI.*

La responsabilita del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, conseguente alla violazione, da parte dello stesso dell'Obbligo di adottare le misure prescritte dall'art. 2087 cod.civ., rimane assorbita dall'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni, a norma dell'art. 4 del RDL, 17 agosto 1935, n. 1765, che prevede l'esonero dell'imprenditore dalla responsabilita civile di qualsiasi natura, compresa quella contrattuale, salva l'ipotesi di una sua condanna penale (ipotesi, nella specie, definitivamente esclusa da pronuncia penale di assoluzione passata in giudicato). (V.2544-66, massima n.324901 2862-64).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)