Sez. 1, Ordinanza n. 32225 del 11/12/2025 (Rv. 676696-01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Adesione alla guida "Patti Chiari" - Obblighi dell’intermediario - Contenuto.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, per effetto dell'adesione alla guida "Patti Chiari" proposta dall'omonimo consorzio, l'intermediario garantisce specificamente al cliente la bassa rischiosità dell'investimento e assume per l'effetto, nei confronti di quest'ultimo, uno specifico obbligo di informazione, ulteriore e diverso da quello generale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che consiste in un obbligo di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente di ogni circostanza acquisibile sulla modificazione delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni di redditività dei titoli oggetto di collocamento.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)