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Che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 30 giugno 1910, n. 395, sulla radiotelegrafia e sulla radiotelefonia ed il relativo Regolamento di esecuzione 1° febbraio 1912, n. 227;
Riconosciuta la necessita' di modificare le disposizioni contenute nella predetta legge del 30 giugno 1910, numero 395, con norme piu' rispondenti alle attuali esigenze del servizio delle comunicazioni senza filo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Sono riservati allo Stato nel Regno e nelle Colonie dipendenti, a terra, a bordo delle navi e delle aeronavi, l'impianto e l'esercizio di comunicazioni per mezzo di onde elettromagnetiche senza l'uso di fili conduttori di collegamento, oppure a onde guidate.

Art. 2

1. E' in facolta' del Governo di accordare a qualsiasi persona, ente o amministrazione, pubblica o privata, concessioni o licenze per l'impianto e l'esercizio dei servizi indicati nell'art. 1.

Art. 3

1. La direzione ed il controllo del servizio delle comunicazioni senza filo o a onde guidate (escluse quelle per uso militare) sono affidati al Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 4

1. Allo scopo di evitare che le comunicazioni senza filo ad uso pubblico o privato producano interferenze che possano disturbare l'esercizio delle comunicazioni analoghe permanentemente stabilite nell'interesse militare, il Ministero delle Poste e dei Telegrafi prendera' accordi coi Ministeri della Guerra e della Marina per precisare nel Regolamento le caratteristiche dello esercizio delle comunicazioni senza filo ad uso pubblico e privato.

Art. 5

1. Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi, intesa la Commissione consultiva tecnico-legale istituita con R. Decreto 7 gennaio 1923, n. 71, delibera:

  1. a) sulle controversie che potessero sorgere:

    1. 1.) fra lo Stato e i concessionari;

    2. 2.) fra le Amministrazioni dello Stato esercenti
      stazioni per comunicazioni senza filo;

    3. 3.) fra i concessionari;

  2. b) sul riscatto delle concessioni;

  3. c) sugli eventuali compensi dovuti in caso di
    riscatto, revoca o sospensione delle concessioni.

Art. 6

1. Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di stazioni per comunicazioni senza filo trasmittenti e riceventi per uso privato e per servizio pubblico, sono accordate con decreto Reale, su iniziativa del Ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto coi Ministri della guerra e della marina, intesa la Commissione consultiva tecnico-legale.

2. Le concessioni per comunicazioni senza filo per servizio pubblico a bordo delle navi del commercio e degli aeromobili, sono accordate dal Ministero delle poste e dei telegrafi mediante semplice decreto Ministeriale.

3. Per le sole concessioni delle stazioni radiotelegrafiche a bordo delle suddette navi, non occorre il preventivo benestare dei Ministeri militari, ne' il parere della Commissione consultiva tecnico-legale.

4. L'autorizzazione invece di impiantare e di esercitare stazioni semplicemente riceventi ad uso degli uffici governativi, dei Regi istituti di istruzione media e superiore e dei Regi osservatori astronomici, meteorologici e geodinamici, viene conferita mediante licenza gratuita rilasciata dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

5. Il Governo ha facolta' di dare in concessione alla industria privata i propri impianti di stazioni per comunicazioni senza filo.
In tal caso al concessionario puo' esser fatto obbligo, a richiesta del Governo, di assumere il personale assegnato agli impianti stessi.

Art. 7

1. I concessionari di stazioni per comunicazioni senza filo, trasmittenti o riceventi, per uso privato del concessionario, esclusa qualsiasi comunicazione per conto di terzi, pagano un canone annuo anticipato che sara' stabilito nel Decreto di concessione entro i limiti da L. 300 a L. 12.000 a norma del Regolamento che sara' emanato per decreto ministeriale.

2. A garanzia del pagamento di tale canone i concessionari suddetti, all'atto della concessione, effettuano un deposito cauzionale pari ad un'annata del canone stesso.

3. E' in facolta' del Ministero delle Poste e dei Telegrafi di ridurre tale canone alla meta' quando trattisi di concessioni di stazioni per alti scopi scientifici, didattici o d'interesse pubblico.

Art. 8

1. I concessionari di stazioni soltanto riceventi di comunicazioni senza filo destinate ai servizi di radioaudizione circolare pagano anticipatamente per ogni stazione concessa una tassa di licenza di L. 25 allo Stato e un diritto di L. 50 a favore del concessionario dei servizi radioauditivi circolari.

2. Le norme per il rilascio delle licenze saranno indicate nel regolamento.

3. I costruttori e i rivenditori di apparecchi radioelettrici riceventi per i servizi di radioaudizione circolare, devono inviare al Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'approvazione, un campione degli apparecchi da mettere in commercio.

4. E' fatto assoluto divieto ai commercianti di vendere apparecchi radioelettrici riceventi per servizi radioauditivi circolari di tipi diversi da quelli approvati dal Ministero delle poste e dei telegrafi ed a persone che non siano provviste di regolare licenza. In caso di infrazione a tale obbligo si applicano a carico dei contravventori le sanzioni di cui all'art. 18 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067.

5. Gli apparecchi riceventi non potranno essere successivamente trasmessi se non a persone munite di licenza.

6. Le stazioni radioelettriche riceventi non dovranno arrecare disturbo alle stazioni vicine. Nel caso in cui l'inconveniente non sia subito rimosso, il Ministero delle poste e dei telegrafi potra', in forza di decreto prefettizio, procedere alla confisca degli apparecchi.

Art. 9

1. I concessionari di stazioni per servizio pubblico pagano ogni anno allo Stato, a rate trimestrali posticipate, un canone corrispondente ad una percentuale dei loro introiti lordi risultanti dal bilancio e che in ogni caso non potra' essere inferiore al 2%. Essi inoltre corrisponderanno allo Stato delle percentuali progressive sugli utili netti del capitale azionario in rapporto alla entita' dei dividendi spettanti agli azionisti, quando tali dividendi superino il 7 % del capitale.

2. La percentuale sugli introiti lordi e le percentuali progressive sugli utili netti, saranno stabilite nel Decreto di concessione.

3. A garanzia del pagamento i concessionari effettuano un deposito cauzionale che sara' stabilito nel Decreto di concessione e che non sara' inferiore a L. 2.000 per ogni stazione concessa.

4. Il deposito cauzionale e' rivedibile ogni triennio.

5. In tutti quei casi nei quali i concessionari non introitano alcuna tassa dal pubblico, i rapporti finanziari tra Stato e concessionari sono regolati, caso per caso, da norme speciali che saranno stabilite nel Decreto di concessione.

6. I concessionari delle stazioni per comunicazioni senza filo a bordo delle navi del commercio e degli aeromobili, adibiti al servizio pubblico, pagano allo Stato, nei modi che saranno indicati nel decreto di concessione, un canone corrispondente al 10% degli introiti per tasse radiotelegrafiche di bordo spettanti al concessionario.

7. A garanzia del pagamento il concessionario effettuera' un deposito cauzionale anticipato di L. 300.

Art. 10

1. Le concessioni possono essere sospese o revocate senza che per cio' sia dovuto alcun compenso:

  1. a) quando gli impianti, non rispondendo alle condizioni
    tecniche stabilite nel Decreto di concessione, disturbino
    altre stazioni per comunicazioni senza filo adibite a servizi
    dello Stato, o ad uso pubblico;

  2. b) per gravi o ripetute infrazioni da parte del concessionario
    agli obblighi considerati nel Decreto di concessione;

  3. c) in tutti gli altri casi che saranno previsti dal Regolamento
    relativo al presente Decreto.

Art. 11

1. E' in facolta' del Governo di procedere in qualunque tempo al riscatto delle stazioni per comunicazioni senza filo, previo avviso di un anno.

2. Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi e' pero' autorizzato a rinunziare all'esercizio di tale facolta' per un determinato numero di anni non superiore a 15.

3. Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali ed apparecchi ed eventualmente dei fabbricati dove e' sita la stazione e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti dei concessionari anche verso terzi.

4. Il prezzo del riscatto sara' determinato, inteso il parere della Commissione consultiva tecnico-legale, d'accordo coi concessionari e non oltrepassera' il valore del materiale che trovasi in opera al Momento della stima, tenuto conto del deperimento pel tempo trascorso dall'inizio dell'esercizio e degli eventuali ampliamenti e ripristini.

5. In mancanza di accordo, decide inappellabilmente un collegio di tre arbitri, scelto uno dal Governo, uno dal concessionario ed il terzo dal Presidente della Corte di Appello di Roma.

6. Nel caso che nella stessa controversia siano interessati piu' concessionari e questi non possano mettersi d'accordo per la nomina dell'arbitro di loro spettanza, ciascuno di essi propone un nome e fra i nomi proposti si esegue il sorteggio alla presenza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Roma.

7. Il Governo potra' prendere possesso delle stazioni radiotelegrafiche senza attendere che il prezzo di riscatto sia stato determinato.

Art. 12

1. La durata della concessione sara' stabilita nel relativo decreto, ma non potra' essere superiore ai 25 anni.