Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 10 dicembre 1969, cause riunite C-6/69 e C-11/69
Epigrafe
Nelle cause riunite 6/69 e 11/69
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Joseph Griesmar, in qualità di agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Emile Reuter, consigliere giuridico della Commissione, 4, boulevard Royal,
ricorrente nella causa 6/69,
convenuta nella causa 11/69,
contro
REPUBBLICA FRANCESE, rappresentata da S.E. l'Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Renaud Sivan, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia,
convenuta nella causa 6/69,
ricorrente nella causa 11/69,
causa avente ad ogetto :
1) nella causa 6/69
la declaratoria che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le derivano dal trattato istitutivo della Comunità economica europea, giacché ha mantenuto in vigore, dopo il 1o novembre 1968, un tasso di risconto preferenziale per i crediti all'esportazione implicante un vantaggio superiore a 1,5 punti rispetto al tasso normale, e ciò in contrasto con quanto prescrive l'articolo 2, n. 1 b), della decisione della Commissione n. 68/301/CEE del 23 luglio 1968;
2) nella causa 11/69
a) l'annullamento della decisione della Commissione 18 dicembre 1968 — adottata in forza dell'articolo 88 del trattato CECA — riguardante il tasso di risconto preferenziale per i crediti all'esportazione, mantenuto in vigore dalla Repubblica francese dopo il 1o novembre 1968, in violazione dell'articolo 1, n. 1 b), della decisione n. 914/68/CECA della Commissione del 6 luglio 1968;
b) la declaratoria che il governo della Repubblica francese può mantenere in vigore, senza contravvenire al trattato CECA, un tasso di risconto preferenziale per gli effetti emessi mobilizzando i crediti derivanti da operazioni di esportazione,
LA CORTE,
composta dai signori :
R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi, W. Strauß e J. Mertens de Wilmars, (relatore) giudici, K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Da parecchi anni la Banca di Francia concede ai crediti all'esportazione, compresi quelli per i prodotti siderurgici, un tasso di risconto più favorevole di quello praticato per i crediti interni. Sin dal 1964 la Commissione aveva chiesto che tale vantaggio venisse abolito per i crediti sorti nei paesi membri, giacché riteneva che la differenza nel tasso di risconto fosse un aiuto incompatibile con l'ordinamento comunitario.
paragrafo 2
Pur senza ammettere che il vantaggio concesso agli esportatori fosse incompatibile coi trattati, la Repubblica francese, con lettere 13 maggio 1968, rendeva noto che era allo studio un progetto per determinare le modalità di soppressione del vantaggio stesso, a decorrere dal 1o luglio 1968.
paragrafo 3
Il 12 luglio 1968, a seguito della grave crisi che aveva colpito la Francia e al fine di aiutare gli esportatori, il governo francese rendeva noto alla Commissione di contare sulla possibilità di essere autorizzato a praticare la riduzione di un punto del tasso di sconto in caso di mobilizzazione di crediti relativi alle esportazioni, che a quell'epoca era del 3 %, mentre il tasso di sconto interno era del 3,5 %.
paragrafo 4
Il 24 giugno 1968, il rappresentante della Francia comunicava alla Commissione che il suo governo doveva ricorrere a provvedimenti di salvaguardia e che quindi dal 1o luglio 1968 al 31 gennaio 1969 avrebbe adottato vari provvedimenti di «carattere compensativo e temporaneo», in particolare avrebbe nuovamente ridotto il tasso di sconto all'esportazione, dal 3 al 2 %.
paragrafo 5
In una comunicazione in data 26 giugno 1968, il rappresentante permanente della Francia precisava che i provvedimenti adottati si fondavano, per i prodotti CEE, sul capo II (bilancia dei pagamenti) del titolo II della III parte del trattato CEE, e più precisamente sugli articoli 108, n. 1 e 109 e che, per quanto riguardava i prodotti CECA, la questione era ancora all'esame.
paragrafo 6
Nella risposta del 28 giugno 1968, la Commissione ricordava che le richieste francesi potevano venir accolte solo facendo ricorso alle procedure comunitarie ad hoc e dichiarava che dal canto suo avrebbe proceduto alle consultazioni contemplate dagli articoli 37 e 67 del trattato CECA ed avrebbe continuato la procedura di cui all'articolo 108 del trattato CEE.
paragrafo 7
Il 30 giugno 1968 la Banca di Francia riduceva il tasso di risconto per tutti i crediti all'esportazione dal 3 al 2 % fino al 31 dicembre 1968.
paragrafo 8
Dopo aver sentito il Comitato consultivo e il Consiglio, il 6 luglio 1968 la Commissione adottava la decisione 914/68/ CECA con cui si autorizzava la Repubblica francese ad accordare alcune «misure di aiuto all'industria siderurgica» e che, tra l'altro, all'articolo 1, n. 1 b) recita :
paragrafo 9
«a) …
b) possibilità per le imprese esportatrici di fruire, per i crediti all'esportazione, di un tasso di risconto preferenziale; tale tasso non può essere inferiore al 2 % e il vantaggio concesso agli esportatori non potrà superare 3 punti durante il periodo che si conclude il 31 ottobre 1968 e 1,5 punti durante il periodo che va dal 1o novembre 1968 al 31 gennaio 1969».
paragrafo 10
Il 23 luglio 1968 nel settore CEE veniva adottata la decisione 68/301/CEE della Commissione, che autorizzava la Repubblica francese ad adottare svariati provvedimenti di salvaguardia conformemente all'articolo 108, n. 3 del trattato e che, in termini perfettamente uguali a quelli testè riportati, contemplava la possibilità di un tasso di risconto preferenziale per tutti i crediti sorti da operazioni di esportazione. Il 5 novembre 1968, tuttavia, il ministro francese degli affari esteri informava il presidente della Commissione che il governo francese intendeva mantenere il tasso di risconto per i crediti all'esportazione al 2 % fino al 31 dicembre 1968; posto che il tasso di risconto interno era del 5 %, dopo il 31 ottobre 1968 si aveva una differenza del 3 %, in contrasto con le decisioni 68/301/CEE e 914/68/CECA.
paragrafo 11
A questo punto la Commissione riteneva che la Repubblica francese fosse venuta meno agli obblighi che le incombevano in virtù dei trattati e, a norma degli articoli 88 CECA e 169 CEE, invitava il governo francese a presentare le proprie osservazioni in merito.
paragrafo 12
Il 13 dicembre 1968 il rappresentante permanente della Francia rendeva noto che la situazione creatasi e il timore di sconvolgere le previsioni delle imprese francesi avevano impedito di aumentare il tasso, alla scadenza e nella misura indicate dalla Commissione; tuttavia, il governo francese contava di portare al 4 % il tasso di risconto all'esportazione, con effetto dal 31 dicembre 1968.
paragrafo 13
La Commissione, non ritenendo soddisfacenti tali spiegazioni, e poiché il tasso normale era stato nel frattempo aumentato dal 5 al 6 %, il che implicava una differenza di 4 punti tra i due tassi, il 18 dicembre 1968 adottava un parere motivato in forza dell'articolo 169 del trattato CEE, nel quale si affermava che :
paragrafo 14
La Repubblica francese, continuando ad applicare dopo il 1o novembre 1968 un tasso di risconto preferenziale del 2 % ai crediti all'esportazione, mentre nello stesso periodo ha praticato un tasso normale del 5 %, poi aumentato al 6 %, accorda ai suoi esportatori un vantaggio superiore a 1,5 punti e viene quindi meno ad uno degli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 2, n. 1 b) della decisione della Commissione n. 68/301/CEE del 23 luglio 1968, adottata in forza dell'articolo 108, n. 3 del trattato CEE.
paragrafo 15
La Commissione invitava il governo francese a fare il necessario per conformarsi a questo parere entro 21 giorni, ma alla scadenza del termine i provvedimenti criticati non erano stati modificati; per questo motivo, il 31 gennaio 1969 la Commissione ha proposto il ricorso 6/69.
paragrafo 16
Contemporaneamente la Commissione, in forza dell'articolo 88 del trattato CECA, adottava una decisione nella quale si constatava che :
paragrafo 17
“Conservando, posteriormente al 1o novembre 1968, un tasso di risconto preferenziale del 2 % par i crediti all'esportazione, mentre il tasso normale nello stesso periodo era del 5 %, aumentato poi al 6 %, la Repubblica francese accorda alle proprie imprese siderurgiche un vantaggio superiore a 1,5 punti e viene così meno ad uno degli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 1, n. 1, lettera b) della decisione n. 914/68/CECA della Commissione del 6 luglio 1968.”
paragrafo 18
L'articolo 2 della stessa decisione accordava alla Repubblica francese un termine di 21 giorni per conformarsi all'obbligo che le veniva imposto con la decisione n. 914/68/CECA. La decisione veniva notificata alla rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee il 23 dicembre 1968 e il 28 febbraio 1969 il governo francese ha proposto il ricorso 11/69. Nel frattempo, il 26 dicembre 1968, esso ha comunicato che, nell'ambito generale della propria politica monetaria, aveva ritenuto opportuno revocare parzialmente la dichiarazione d'intenzioni del 13 dicembre 1968 e quindi, dal 1o gennaio 1969, il tasso di risconto per tutte le esportazioni sarebbe stato aumentato dal 2 al 3 %, ma non al 4 %.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › 1) Nella causa 6/69
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
“a) Constatare che la Repubblica francese
mantenendo, dal 1o novembre 1968 al 31 dicembre 1968, un tasso di risconto preferenziale del 2 % per i crediti relativi ad operazioni d'esportazione, mentre il tasso normale era del 5 % e, a partire dal 12 novembre 1968, del 6 %,
e rendendo applicabile, a partire dal 1o gennaio 1969, un tasso di risconto preferenziale per gli stessi crediti del 3 %, mentre il tasso normale era a detta data, ed è tuttora, del 6 %,
concede alle sua imprese esportatrici, nel campo delle relazioni intracomunitarie, un tasso di risconto preferenziale, per i crediti relativi ad operazioni d'esportazione, che procura loro un vantaggio superiore ad 1,5 punti
ed è quindi venuta menò ad uno degli obblighi impostile dall'articolo 2, n. 1 b), della decisione della Commissione n. 68/ 301/CEE, del 23 luglio 1968, adottata in forza dell'articolo 108, n. 3, del trattato CEE.
b) Porre le spese a carico della convenuta.»
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 4
a) respingere il ricorso della Commissione;
b) porre le spese a carico della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › 2) Nella causa 11/69
paragrafo 1
Il governo francese conclude che piaccia alla Corte :
paragrafo 2
“A — Constatare che la Commissione :
1o Non aveva la facoltà, in forza dell'articolo 67 del trattato CECA che prevede la possibilità di autorizzare provvedimenti di aiuto in deroga all'articolo 4 c) del trattato, di autorizzare un provvedimento che rientra nella competenza riservata agli Stati, sia perché non è specificamente applicabile al settore carbosiderurgico, sia perché si tratta di una misura di politica monetaria.
2o Per le stesse ragioni non aveva nemmeno facoltà di emanare l'autorizzazione, aggiungendovi l'obbligo di ridurre a 1,5 punti entro il 31 ottobre 1968, e di abolire entro il 31 gennaio 1969, la differenza tra il tasso ordinario di sconto della Banca di Francia e il tasso di sconto degli effetti emessi mobilizzando i crediti nati sull'estero.
3o Non aveva quindi facoltà di adottare la decisione impugnata, che si fonda su una disposizione illegittima di una decisione anteriore.
4o Qualora detto regime fosse stato tale da provocare uno squilibrio grave e avesse implicato effetti dannosi per le imprese carbosiderurgiche situate negli altri Stati membri, effetti ai quali là Commissione desiderava fosse posto rimedio, l'organo comunitario avrebbe potuto indirizzare al governo francese solo una raccomandazione, come stabilito dall'articolo 67, n. 2, 3o comma, del trattato CECA, in luogo della decisione impugnata.
B — In subordine, constatare che la decisione 18 dicembre 1968 della Commissione è inficiata :
1o da un vizio di forma, in quanto non ha tenuto conto delle nuove circostanze che implicavano la revoca del consenso del governo francese circa la durata del provvedimento che costituiva oggetto di autorizzazione;
2o da un errore di diritto, in quanto ha imposto al governo francese un comportamento atto a creare una distorsione della concorrenza, giacché pone gli esportatori francesi in situazione meno favorevole dei corrispondenti esportatori di vari Stati membri, e quindi contrario allo spirito del trattato CECA, specie agli articoli 2 e 5, 4o comma.
C — Annullare la decisione della Commissione in data 18 dicembre 1968.
D — Dichiarare che il governo della Repubblica francese può conservare un tasso di risconto preferenziale per gli effetti emessi mobilizzando i crediti nati sull'estero.
E — Porre le spese a carico della convenuta”.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 4
a) Respingere il ricorso del governo della Repubblica francese presentato il 28 febbraio 1969.
b) Porre le spese a carico del ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I Mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
La Commissione assume che il tasso preferenziale all'esportazione è un aiuto vietato dai trattati, ch'essa s'adopera a far abolire sin dal 1964; essa sostiene inoltre che l'applicazione di questo tasso provoca alterazioni della concorrenza nell'ambito delle Comunità.
paragrafo 2
Le difficoltà conseguenti agli avvenimenti del maggio e del giugno 1968, l'avevano indotta ad adottare le decisioni del 6 e del 23 luglio 1968, con le quali aveva autorizzato, alle condizioni e nei limiti da essa stabiliti, il mantenimento di un tasso preferenziale all'esportazione temporaneo e decrescente.
paragrafo 3
Nel momento in cui, a norma di dette decisioni la differenza tra il tasso di sconto preferenziale e quello normale avrebbe dovuto essere ridotta a 1,5 punti, il governo francese si è rifiutato di agire in questo senso ed ha quindi violato le decisioni summenzionate.
paragrafo 4
La Repubblica francese ribatte che era giustificato mantenere la differenza tra i due tassi, o addirittura aumentarla, in quanto :
paragrafo 5
A — sia le decisioni del 6 e 23 luglio 1968 che il parere motivato e la decisione del 18 dicembre 1968 sono illegittimi, giacché la Commissione ha agito sconfinando dalla sua sfera di competenza.
B — Anche supponendo che la Commissione abbia la competenza che si è autoattribuita, le decisioni impugnate sono comunque illegittime in quanto obbligano indirettamente la Francia ad imporre ai suoi esportatori un tasso di risconto discriminatorio rispetto e quello di cui fruiscono le imprese concorrenti degli altri Stati membri, il che, tra l'altro, costituisce violazione degli articoli 2, 2o comma e 5, 4o comma, del trattato CECA e degli articoli 3 f) e 6, n. 2 del trattato CEE.
C — La conservazione di una differenza superiore a 1,5 punti, dopo il 1o novembre 1968, costituiva un provvedimento di salvaguardia ai sensi dell'articolo 109 CEE, giustificato dalla nuova situazione che si era creata.
D — Per quanto riguarda più specificamente la decisione CECA del 6 luglio 1968, a norma dell'articolo 67, n. 2, 2o comma, del trattato, essa poteva venire adottata solo col consenso del governo francese. Tale consenso, che nel luglio 1968 era stato concesso tacitamente, è stato in seguito revocato e la decisione impugnata col ricorso 11/69 è stata adottata senza tener conto della nuova situazione che il governo francese aveva reso nota alla Commissione.
paragrafo 6
La Repubblica francese ne desume che nè il parere motivato nè la decisione adottata in forza dell'articolo 88 CECA potevano vietare che fosse conservata la differenza controversa e quindi il ricorso 6/69 va respinto, mentre la decisione del 18 dicembre 1968, impugnata col ricorso 11/69, va annullata.
SENTENZA › In fatto › III — I Mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla competenza della Commissione in materia di tasso di risconto all'esportazione
paragrafo 1
La Repubblica francese assume che il parere motivato e la decisione adottata dalla Commissione nei suoi confronti il 18 dicembre 1968 non hanno alcun fondamento legittimo, giacché si basano sulle decisioni del 6 e, rispettivamente, del 23 luglio 1968, viziate d'incompetenza. L'annullamento della decisione 18 dicembre 1968 e la reiezione del ricorso per trasgressione commessa da uno Stato sono la logica ed inevitabile conseguenza di questo vizio.
paragrafo 2
La Commissione eccepisce innanzitutto l'irricevibilità del mezzo relativo all'incompetenza della Commissione, mezzo che per di più sarebbe infondato.
SENTENZA › In fatto › III — I Mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla competenza della Commissione in materia di tasso di risconto all'esportazione › a) Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La Commissione assume che, nei punti in cui si fonda sull'illegittimità delle decisioni 6 e 23 luglio 1968, questo primo mezzo è inammissibile poiché tende a mettere tardivamente in questione la validità di una decisione che non è stata impugnata nei termini stabiliti dai trattati (arr. 33 CECA e 173 CEE). Né la decisione del 6 luglio 1968, né quella del 23 luglio 1968 rappresentano atti normativi di portata generale, cosicché l'eccezione d'illegittimità (art. 33 CECA e 184 CEE) è anch'essa inammissibile.
paragrafo 2
La Corte si è già pronunciata in questo senso l'8 marzo 1960 (Repubblica Federale contro Alta Autorità, causa 3/59, Racc. VI, 1960, pag. 129) manifestando così la propria volontà d'impedire che venga indefinitamente rimessa in discussione la legittimità delle decisioni amministrative. D'altra parte, il parere motivato non è un atto amministrativo soggetto al sindacato di legittimità della Corte e la giurisprudenza non gli attribuisce un'intrinseca efficacia obbligatoria.
paragrafo 3
La Repubblica francese ribatte che il mezzo è diretto soltanto contro il parere motivato e la decisione del 18 dicembre 1968, anche se viene criticato un fondamento giuridico che risaltava ancor più nettamente nelle decisioni 6 e 23 luglio 1968. Il mezzo è ammissibile per vari motivi.
paragrafo 4
1) L'incompetenza della Commissione ad adottare le decisioni 6 e 23 luglio 1968, si estende anche alle decisioni del 18 dicembre 1968. Le quattro decisioni della Commissione sono state adottate violando la sfera di competenza esclusiva degli Stati. Per questa ragione, pur essendo dubbia l'ammissibilità di un'eccezione d'illegittimità stricto sensu, il governo francese sostiene che la Commissione era incompetente ad adottare le decisioni del 18 dicembre 1968.
2) La nuova situazione creatasi con la crisi monetaria dell'ottobre-novembre 1968, rappresenta un elemento nuovo, intervenuto dopo le decisioni del 6 e 23 luglio 1968, del quale la Commissione è stata resa edotta il 5 novembre 1968. Le decisioni del 18 dicembre appaiono quindi essere decisioni nuove, con le quali viene respinta la richiesta del 5 novembre 1968, e che costringono il governo francese a ridurre la differenza tra i tassi, monostante la crisi monetaria nel frattempo intervenuta. Le decisioni del 18 dicembre 1968 non sono una semplice conferma dei provvedimenti del luglio, ma devono di necessità avere una base giuridica diversa, che a sua volta è viziata da incompetenza, come lo erano le decisioni del 6 e 23 luglio 1968.
paragrafo 5
Comunque non si può far carico al governo francese di non aver osservato le forme del diritto comunitatio, se i suoi atti erano corretti sotto il profilo della loro finalità economica e comunitaria.
paragrafo 6
La Commissione oppone che, se l'eccezione era autonomamente diretta contro il parere motivato del 18 dicembre 1968 e la decisione di pari data, il mezzo, dedotto per la prima volta nella controreplica 6/69 e nella replica 11/69, è stato esperito tardivamente e, a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura va dichiarato inammissibile.
paragrafo 7
Gli atti del 18 dicembre 1968 non rappresentano nuove decisioni o comunque provvedimenti scindibili da quelli del luglio 1968; essi per di più non hanno imposto allo Stato membro alcun nuovo obbligo, ma lo hanno semplicemente invitato a conformarsi alla decisione iniziale. Tali atti non possono nemmeno essere intesi come provvedimenti miranti a respingere una presunta richiesta della Repubblica francese, che d'altronde non era mai stata avanzata.
SENTENZA › In fatto › III — I Mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla competenza della Commissione in materia di tasso di risconto all'esportazione › b) Nel merito del mezzo › 1. La manovra del tasso di sconto rientra nella politica monetaria
paragrafo 1
La Repubblica francese assume che la manovra del tasso di sconto fa parte della politica monetaria degli Stati, i quali conservano la responsabilità della bilancia dei pagamenti e del persistere della fiducia nella moneta; l'articolo 105 del trattato CEE né prescrive, né autorizza l'adozione di decisioni in questo settore. La differenza tra il tasso di sconto normale e quello da applicarsi ai crediti all'esportazione è provocata essenzialmente dalle variazioni del tasso di sconto normale ed esula, come esulano le variazioni di quest'ultimo, dalla competenza delle istituzioni comunitarie.
paragrafo 2
Per converso, tale regime preferenziale non possiede affatto le caratteristiche che, secondo gli articoli 4 c) del trattato CECA e 92 del trattato CEE, sono proprie degli aiuti vietati, in quanto :
paragrafo 3
la differenza fra i due tassi non ha lo scopo né l'effetto di favorire talune imprese o talune produzioni, ma ha una portata più ampia, che si ricollega alla politica generale del credito. Il costo effettivo del denaro, d'altra parte, è oggetto di libera contrattazione tra le banche ed i loro clienti;
la differenza di cui trattasi non falsa la concorrenza né si ripercuote sugli scambi fra Stati membri.
paragrafo 4
Non può infatti esservi distorsione di concorrenza tra esportatori e produttori che lavorano per il mercato interno, giacché i due settori non sono, per definizione, concorrenti. Nei confronti delle imprese degli altri paesi del mercato comune, l'esistenza di un tasso di risconto speciale per l'esportazione consente di evitare che le imprese francesi, le quali esportano in un altro Stato membro, si trovino svantaggiate rispetto ai produttori di quest'ultimo paese, quando la situazione economica e monetaria della Francia rende inevitabile un aumento isolato del tasso di sconto normale.
paragrafo 5
La Commissione amette che ogni variazione del tasso di sconto normale rientra nella sfera di competenza specifica degli Stati ed è esatto che nel settore carbosiderurgico, ai sensi degli articoli 26 e 71 del trattato di Parigi, gli Stati conservano la piena responsabilità della loro politica generale e la piena competenza in materia di politica commerciale, e che risponde pure a verità che l'articolo 105 del trattato CEE prescrive agli Stati soltanto il coordinamento della loro politica economica e monetaria. Ciononostante, non è loro consentito di mascherarsi dietro l'esercizio dei loro poteri sovrani per favorire le esportazioni nazionali rispetto alle vendite sul mercato interno.
paragrafo 6
Il tasso di sconto preferenziale per i crediti all'esportazione ha le stesse conseguenze di un aiuto all'esportazione, pratica vietata, salvo in alcuni casi eccezionali in cui viene autorizzata come provvedimento di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 67, n. 2, 2o comma, del trattato CECA o degli articoli 108 e 109 CEE.
paragrafo 7
La decisione del 6 luglio 1968, che ha definito aiuto il vantaggio rappresentato dal tasso di risconto preferenziale per l'esportazione di prodotti siderurgici, non ha affatto sconfinato dai limiti della definizione di aiuto stabiliti dalla giuriprudenza della Corte nella sentenza 23 febbraio 1961 (Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contro Alta Autorità, causa 30/59, Racc. VII, 1961, pag. 39).
paragrafo 8
Il regime preferenziale autorizzato con decisione 23 luglio 1968 possiede le caratteristiche che, secondo l'articolo 92 CEE, sono proprie dell'aiuto vietato; infatti
paragrafo 9
un regime generale di aiuto all'esportazione può cionondimeno rientrare nella sfera d'applicazione dell'articolo 92 se, come nella fattispecie, è tale da arrecare effettivi vantaggi solo a «talune imprese o a talune produzioni», vale a dire quelle che vendono una parte più o meno rilevante dei loro prodotti sul mercato comunitario;
per definizione, il vantaggio gratuito concesso a certe imprese o produzioni altera le condizioni di concorrenza che, senza di esso, si creerebbero nel mercato.
In realtà si ha anzitutto una distorsione della concorrenza tra le imprese nazionali esportatrici e quelle che producono per il mercato interno. In secondo luogo, sotto il profilo comunitario, un sistema interno che protegga gli esportatori contro ogni aumento del costo del denaro, nell'ipotesi in cui gli altri Stati membri non facciano altrettanto, crea una distorsione della concorrenza a vantaggio degli esportatori protetti.
paragrafo 10
La stessa Repubblica francese, nella lettera del 12 giugno 1968 e nel memorandum del 24 giugno 1968, ha ammesso che si trattava di mantenere od anche di aumentare un vantaggio destinato ad aiutare provvisoriamente gli esportatori.
SENTENZA › In fatto › III — I Mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla competenza della Commissione in materia di tasso di risconto all'esportazione › b) Nel merito del mezzo › 2. L'intervento della Commissione non era esclusivamente limitato al settore CECA; legittimità della decisione 6 luglio 1968
paragrafo 1
Circa la decisione CECA del 6 luglio 1968, la Repubblica francese assume in particolare che la Commissione, qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 67, n. 2, del trattato CECA, può autorizzare uno Stato a concedere alle imprese soggette al trattato CECA aiuti specifici — vietati in linea di principio dall'articolo 4 c) — il cui importo, condizioni e durata vengono stabiliti di comune accordo.
paragrafo 2
È tuttavia evidente l'impossibilità di ammettere che la politica monetaria venga impostata in modo da concedere alle imprese esportatrici condizioni di risconto diverse, a seconda che il settore di attività in cui operano sia o meno disciplinato dal trattato di Parigi; la pratica di un tasso preferenziale all'esportazione non può quindi venir considerata come un aiuto specifico del settore CECA e quindi non spetta alla Commissione autorizzarla o vietarla invocando l'articolo 67, n. 2, 2o comma, del trattato.
paragrafo 3
A torto, infine, la Commissione sostiene che l'autorizzazione 6 luglio 1968 aveva carattere speciale rispetto all'autorizzazione del 23 luglio 1968; il carattere speciale è proprio del provvedimento adottato dallo Stato, non già della decisione che lo conferma o lo invalida. La Commissione ribatte che, se l'Alta Autorità prima e poi la Commissione stessa non avevano fatto ricorso ad un particolare procedimento onde far sopprimere il tasso preferenziale nel settore CECA, ciò si deve al fatto che, in passato, tale tasso non veniva considerato come un aiuto speciale vietato dall'articolo 4 c) del trattato CECA, ma costituiva un provvedimento il cui scopo e le cui modalità non erano specifici dell'industria siderurgica, ma andavano a vantaggio di tutte le imprese nazionali.
paragrafo 4
In seguito agli aumenti salariali concessi dopo i moti del maggio 1968, il governo francese chiese alla Commissione di autorizzare vari provvedimenti di salvaguardia nell'ambito del trattato CEE, ed in particolare la riduzione del tasso di risconto all'esportazione; tali misure furono adottate unilateralmente, ma solo a titolo conservativo e provvisorio, come prescrive l'articolo 109 del trattato. Fin dalla loro entrata in vigore, i provvedimenti avevano arrecato vantaggio anche alle imprese del settore carbosiderurgico e, tenuto conto che sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 67, n. 2, del trattato CECA, la Commissione aveva quindi autorizzato specificamente un aiuto al quale le autorità nazionali avevano indubbiamente conferito portata generale, ma la cui generalità ed addirittura la cui esistenza nel settore extracarbosiderurgico potevano essere solo provvisorie, in attesa di una decisione d'autorizzazione da adottarsi dalla Commissione a norma dell'articolo 108, n. 3, del trattato CEE, decisione che fu emanata il 23 luglio 1968.
paragrafo 5
La decisione 6 luglio 1968 avrebbe potuto essere diversa da quella del 23 luglio 1968. La loro analogia non significa che la prima, quando fu adottata, non fosse un provvedimento strettamente limitato al settore CECA. Si deve tener conto del momento in cui è stato emanato l'atto, cosicché in ogni caso il presunto vizio di non specificità si sarebbe rivelato appieno solo in seguito, in conseguenza di circostanze estranee alla decisione stessa. Anche volendo ammettere che il vizio di non specificità inficiasse ab initio la decisione 6 luglio 1968, ne conseguirebbe al massimo la possibilità di mettere in discussione l'opportunità della decisione impugnata, ferma restando la competenza della Commissione ad autorizzare detto aiuto.
paragrafo 6
In effetti, tale autorizzazione equivale ad una dichiarazione di non incompatibilità con l'articolo 4 c) del trattato, come insegna la giurisprudenza della Corte, la quale afferma che i provvedimenti di salvaguardia contemplati all'articolo 67, lungi dal violare l'articolo 4 c), mirano unicamente a compensare gli svantaggi economici derivanti nel mercato comune da un'azione statale che l'Alta Autorità non ha il potere di far cessare direttamente (sentenza 10 maggio 1960, Givors e altri contro Alta Autorità, cause riunite 27, 28 e 29-58, Racc. VI, 1960, pag. 509).
paragrafo 7
A fortiori, lo stesso ragionamento vale per l'autorizzazione di un aiuto generale a favore del settore siderurgico, di per sé non in contrasto con l'articolo 4 c) e temporaneamente giustificato dall'articolo 109 CEE. L'autorizzazione è inoltre espressamente prevista dall'articolo 67, n. 2, del trattato CECA, il quale non stabilisce affatto che, in forza dell'articolo 67, si possono autorizzare solo aiuti specifici, non accordabili simultaneamente anche al di fuori del settore carbosiderurgico.
SENTENZA › In fatto › III — I Mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla competenza della Commissione in materia di tasso di risconto all'esportazione › b) Nel merito del mezzo › 3. Violazione dell'articolo 67, n. 2, 3o comma, del trattato CECA
paragrafo 1
La Repubblica francese, sempre riguardo alla decisione CECA, assume che, a norma dell'articolo 67, n. 2, 3o comma, del trattato CECA, la Commissione, anche se ne fossero sussistiti i presupposti, avrebbe potuto adottare solo una raccomandazione, non già una decisione.
paragrafo 2
D'altro canto, detti presupposti non sussistevano, giacché un tasso differenziale non poteva provocare effetti dannosi per le imprese carbosiderurgiche soggette alla legislazione degli altri Stati membri: come risulta dal 17o considerando della decisione 6 luglio 1968, un tasso ridotto avrebbe avuto conseguenze trascurabili, giacché le esportazioni nel settore dell'acciaio avvengono in genere a brevissima scadenza.
paragrafo 3
La Commissione ribatte che il potere di emanare raccomandazioni — che le viene conferita dall'articolo 67, n. 2, 3o comma, e che riguarda l'ipotesi in cui l'azione dello Stato che esercita le facoltà che gli sono specifiche sia pregiudizievole per le imprese CECA degli altri Stati — non esclude una decisione della Commissione con cui, in forza dell'articolo 67, n. 2, 2o comma, si concede un'autorizzazione condizionata, relativa ad un aiuto che lo Stato non potrebbe concedere unilateralmente in forza dei poteri che si è riservato. L'autorizzazione di cui al 2o comma riguarda l'eventuale aiuto alle imprese francesi del settore CECA, che l'azione statale o una variazione delle retribuzioni hanno messo in difficoltà.
paragrafo 4
La raccomandazione di cui al 3o comma, invece, riguarda gli eventuali effetti pregiudizievoli di un'azione non specifica della Francia, nei confronti delle imprese degli altri Stati membri.
paragrafo 5
Inoltre, l'articolo 88 del trattato CECA impone alla Commissione di constatare con una decisione, e non con una raccomandazione, la trasgressione di uno Stato che non si conformi ad una decisione anteriore valida e regolare (sentenza 8 marzo 1960, governo della Repubblica federale di Germania contro Alta Autorità, causa 3/59, Race. VI, 1960, pag. 126) e l'inazione dell'organo comunitario legittima all'esperimento di un'azione per carenza.
SENTENZA › In fatto › III — I Mezzi e gli argomenti delle parti › B — Sugli effetti discriminatori di un'eventuale riduzione della differenza tra i tassi di risconto a 1,5 punti, se la riduzione fosse stata praticata nel novembre 1968
paragrafo 1
La Repubblica francese a questo proposito espone che una delle conseguenze della crisi monetaria del novembre 1968 è stato l'aumento al 6 % del tasso di sconto normale. Quando furono adottate le decisioni 6 e 23 luglio 1968, il tasso era del 3,5 %, cioè analogo a quello in vigore negli altri Stati membri ed era comprensibile che in questa situazione si potesse pensare ad un allineamento progressivo.
paragrafo 2
Tuttavia, quando il governo francese fu costretto a portare al 6 % il tasso normale, la soppressione e la riduzione della differenza potevano ottenersi solo aumentando notevolmente il tasso all'esportazione. Il raffronto tra i vantaggi di cui avrebbero fruito i produttori e gli esportatori degli altri paesi membri (in conseguenza di un intervento dei rispettivi organi nazionali o anche dell'organizzazione generale dei mercati monetano e finanziario) in relazione al costo globale dei crediti all'esportazione in Francia (nell'ipotesi in cui i due tassi fossero stati allineati) mette bene in luce lo svantaggio che ne sarebbe derivato per gli esportatori francesi. Tenuto conto dei tassi di sconto vigenti negli altri Stati membri nel novembre 1968 (3 % in Germania, 3,75 % nel Belgio, 4,5 % nei Paesi Bassi e 3,5 % in Italia) un aumento al 4,5 % del tasso esterno francese, che avrebbe portato al 5,5 % circa il costo dei crediti all'esportazione, avrebbe inevitabilmente provocato una distorsione, dannosa agli interessi degli esportatori francesi e contraria alla lettera e allo spirito sia del trattato di Roma, specie degli articoli 2, 3 f) e 6, n. 2, sia del trattato di Parigi, specie degli articoli 2,2o comma e 5, 4o comma.
paragrafo 3
La Commissione ribatte che anche il secondo mezzo assume l'aspetto di un'eccezione d'illegittimità diretta contro le decisioni del 6 e del 23 luglio 1968 e quindi è inammissibile per i motivi già esposti. Circa la fondatezza del mezzo, essa precisa che l'applicazione di un tasso privilegiato di risconto ai crediti all'esportazione rappresenta un aiuto vero e proprio ed è superfluo definirlo più particolarmente, sulla base di un raffronto tra gli elementi di costo del complesso dei vari fattori della produzione, variabili da un paese all'altro.
paragrafo 4
Il governo francese ha ammesso questo punto di vista quando ha dato il suo consenso di massima alla soppressione del tasso preferenziale; e, di nuovo, quando ne ha chiesto il mantenimento come aiuto provvisorio. Specie per quanto riguarda il settore CEE, la Commissione assume ancora che non si può ammettere che la riduzione o la soppressione di un vantaggio concesso a titolo di aiuto, e che per sua natura provoca una distorsione della concorrenza, possa ricadere sui beneficiari stessi del vantaggio e risolversi in una situazione concorrenziale falsata (art. 3 f) CEE) oppure compromettere la stabilità finanziaria dello Stato beneficiario (art. 6, n. 2 CEE).
paragrafo 5
Lo stesso vale per il settore CECA, giacché la soppresione di un provvedimento di salvaguardia non costituisce mai una distorsione della concorrenza. La situazione rimarrebbe invariata anche accogliendo la tesi del governo francese, secondo cui l'articolo 67, n. 2 CECA ha semplicemente lo scopo di consentire una deroga al divieto di aiuti specifici sancito dall'articolo 4 c). La soppressione di un aiuto del genere contribuisce infatti a ristabilire le normali condizioni di concorrenza, che la Comunità ha il compito di garantire a norma dell'articolo 5, 4o comma, del trattato.
paragrafo 6
La situazione è poi identica anche se, come ritiene la Commissione, l'articolo 67, n. 2 ha una portata più ampia e consente provvedimenti di sostegno che non siano misure specifiche al settore CECA. In questa ipotesi, la generalità dell'aiuto e l'inquadramento del problema nell'ambito del trattato CEE portano alla stessa conclusione, giacché la soppressione di una distorsione autorizzata temporaneamente non può mai determinare una distorsione della concorrenza.
paragrafo 7
Il richiamo fatto dal governo francese all'articolo 2, n. 2 del trattato CECA, nel quale si raccomanda alla Comunità di agire evitando «perturbazioni fondamentali e persistenti» nell'economia degli Stati membri, non ha alcuna pertinenza; infatti la soppressione dell'aiuto, come ammette lo stesso governo francese, ha potuto avere soltanto un effetto piuttosto ridotto e quindi non ha potuto continuare a provocare tali perturbazioni.
SENTENZA › In fatto › III — I Mezzi e gli argomenti delle parti › C — La conservazione della differenza tra i due tassi come provvedimento di salvaguardia
paragrafo 1
La Repubblica francese allega in subordine che, se la Corte dovesse ritenere che la differenza tra i due tassi costituisce un aiuto, il mantenimento di detta differenza dovrebbe venir considerato come un provvedimento di salvaguardia, adottato a norma dell'articolo 109 CEE a seguito della crisi monetaria internazionale dell'ottobre-novembre 1968. Poiché a quell'epoca non era stata presa alcuna decisione circa l'assistenza reciproca contemplata da detto articolo, la Francia era libera di adottare, in via provvisoria, i necessari provvedimenti di salvaguardia. Quindi solo il Consiglio poteva stabilire, secondo le modalità di cui all'articolo 109, n. 3, che la Francia doveva modificare, sospendere o sopprimere il provvedimento di salvaguardia in questione, mentre la Commissione non poteva emanare in materia né il parere motivato del 18 dicembre 1968, né la decisione di pari data.
paragrafo 2
La Commissione ribatte che l'argomento relativo ad un nuovo provvedimento di salvaguardia -è stato addotto per la prima volta nella causa 6/69 e solo nella replica della causa 11/69. Le precedenti comunicazioni del governo francese non lo menzionano; l'articolo 109, n. 2 impone poi che una simile misura sia resa nota alla Commissione al più tardi il giorno della sua entrata in vigore; la mancata comunicazione dimostra che le autorità francesi non erano riuscite a ravvisare nell'articolo 109 una giustificazione sufficiente per mantenere in vigore il tasso di risconto preferenziale oltre il 1o novembre 1968. Il Consiglio non poteva avvalersi delle facoltà che gli conferisce l'articolo 109, n. 3 nei confronti di un provvedimento che, prima del deposito del controricorso, non era mai stato definito provvedimento di salvaguardia. I poteri attribuiti al Consiglio non devono paralizzare le facoltà che l'articolo 169 conferisce alla Commissione, la quale poteva quindi prendere l'iniziativa d'indirizzare al governo francese il parere motivato del 18 dicembre. D'altro canto, lo stesso governo non fornisce la prova che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 109, e cioè :
paragrafo 3
che il presunto nuovo provvedimento di salvaguardia sia stato conseguenza inevitabile della fuga di capitali registrata tra l'ottobre e il novembre;
che il presunto nuovo provvedimento di salvaguardia avrebbe costituito, nei mesi successivi, un rimedio efficace ed indispensabile contro le difficoltà della bilancia dei pagamenti. Secondo la Commissione ciò non è vero, poiché, pur essendo atto a migliorare l'equilibrio della bilancia del commercio estero, il presunto rimedio consentiva anche manovre speculative, pregiudizievoli all'equilibrio della bilancia dei pagamenti nel suo complesso.
paragrafo 4
La Commissione ne conclude che, dato il rischio di un grave squilibrio della bilancia dei pagamenti, il mezzo impiegato per migliorare l'equilibrio della bilancia commerciale è di dubbia efficacia, se non addirittura pregiudizievole per l'equilibrio della bilancia generale dei pagamenti ed il rimedio assertivamente autorizzato dall'articolo 109 non era quindi strettamente indispensabile.
SENTENZA › In fatto › III — I Mezzi e gli argomenti delle parti › D — Sull'illegittimità della decisione CECA 18 dicembre 1968 per non aver tenuto conto delle nuove circostanze che avrebbero indotto il governo francese a revocare l'assenso relativo alla decisione 6 luglio 1968
paragrafo 1
In subordine, il governo francese assume che la decisione CECA del 18 dicembre 1968 è stata adottata dalla Commissione senza tener conto delle nuove circostanze che lo stesso governo le aveva esposto. Ai sensi dell'articolo 67, n. 2, 2o comma, del trattato CECA, l'importo, le condizioni e la durata degli aiuti autorizzati dalla Commissione sono stabiliti dallo Stato, di conserva con l'organo comunitario. Nonostante il governo francese avesse accettato le condizioni della decisione 6 luglio 1968, un fatto nuovo è intervenuto quando è scoppiata la crisi monetaria internazionale nell'ottobre 1968. Il governo francese, nelle comunicazioni del 5 novembre e del 13 dicembre 1968, ha rese note le nuove circostanze che lo avevano indotto a mantenere immutata la differenza tra i tassi di sconto.
paragrafo 2
Poiché il tasso differenziale non era di per sé in contrasto col trattato CECA e poiché l'articolo 67, n. 2 del trattato non precisa in quale forma debba venire concessa l'autorizzazione, il governo francese non aveva richiesto alcuna nuova decisione, presumendo che la Commissione avrebbe dato un consenso tacito, rinunciando ad adottare provvedimenti nei suoi confronti per l'inosservanza del termine del 1o novembre 1968. La decisione 18 dicembre 1968 è quindi in contrasto con l'articolo 67, n. 2, 2o comma, del trattato, il quale prescrive il consenso obbligatorio sull'importo, sulle condizioni e sulla durata degli aiuti e che d'altro canto non stabilisce esattamente la forma dell'autorizzazione.
paragrafo 3
La Commissione ribatte che è difficile ammettere che sin dall'ottobre 1968, unica data da prendersi in considerazione, poiché in questo mese si è verificata l'asserita irregolarità, la crisi monetaria internazionale si fosse già manifestata in Francia in misura tale da mutare i presupposti in base ai quali il governo francese aveva dato il suo consenso nel luglio precedente.
paragrafo 4
Anche volendo ammettere che, già prima del 1o novembre 1968, la situazione fosse così grave da compromettere l'adempimento degli obblighi incombenti alle autorità francesi, non si può tuttavia accogliere l'argomento svolto dal governo francese, secondo cui sarebbero venuti meno i presupposti dell'autorizzazione concessa il 6 luglio 1968.
paragrafo 5
Se è vero che l'articolo 67 CECA non prevede espressamente la forma nella quale va concessa l'autorizzazione, ciò non significa che la Commissione non potesse adottare una decisione formale. La forma prescelta è addirittura l'unica possibile e detta decisione, non essendo stata impugnata, è divenuta definitiva e vincolante in tutti i suoi elementi. Ciò premesso, in base al principio del parallelismo delle forme, il governo francese avrebbe potuto ottenere la modifica solo con una richiesta motivata, mirante ad ottenere una nuova decisione.
paragrafo 6
L'asserita revoca successiva dell'assenso è in effetti solo un rifiuto unilaterale di adempiere un obbligo preesistente e, secondo la giurisprudenza della Corte, le norme comunitarie vietano agli Stati membri di farsi giustizia da soli.
paragrafo 7
Infine, la decisione del 18 dicembre 1968 è solo una constatazione della trasgressione commessa a partire dal 1o novembre 1968, prima che sopraggiungessero nuove circostanze; avendo carattere puramente declaratorio, non è una decisione ai sensi dell'articolo 67, e quindi non abbisogna del consenso del governo francese.
SENTENZA › In fatto › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Il ricorso 6/69 è stato proposto dalla Commissione il 31 gennaio 1969. Il ricorso 11/69 è stato proposto dal governo francese il 28 febbraio 1969. Il procedimento si è svolto ritualmente.
paragrafo 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria. Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 2 ottobre 1969. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 ottobre 1969.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 1
1/2 Con nota del 12 giugno 1968, il governo della Repubblica francese chiedeva alla Commissione di autorizzarlo a «mantenere ed eventualmente aumentare, in via provvisoria, il vantaggio concesso agli esportatori francesi mediante il tasso di risconto privilegiato, applicato dalla Banca di Francia ai crediti a breve e a media scadenza, concessi per le esportazioni verso i Paesi della Comunità». Il 24 e il 26 giugno 1968, esso rendeva noto che i provvedimenti di cui trattasi entravano in vigore il 1o luglio 1968, come provvedimenti di salvaguardia ai sensi degli articoli 108 e 109 del trattato CEE.
paragrafo 2
3/4 Il 6 e il 23 luglio 1968 la Commissione adottava due decisioni, fondate sugli articoli 67 del trattato CECA e, rispettivamente, 108, n. 3, del trattato CEE, con le quali si autorizzava detto governo a mantenere un tasso di risconto preferenziale all'esportazione, sia dei prodotti siderurgici, sia dei prodotti disciplinati dal trattato CEE. Tali decisioni precisavano che la differenza tra il tasso preferenziale, il cui mantenimento veniva autorizzato in via provvisoria, e il tasso normale, non poteva essere superiore a 1,5 punti a decorrere dal 1o novembre 1968 e doveva essere eliminato entro il 31 gennaio 1969.
paragrafo 3
5/6 È pacifico che, dopo il 1o novembre 1968, è stata mantenuta una differenza superiore a 1,5 punti. La Commissione, ritenendo che il governo della Repubblica francese fosse venuto meno agli obblighi che gl 'impongono i trattati, il 18 dicembre 1968 adottava una decisione in forza dell'articolo 88 del trattato CECA, con la quale ingiungeva a detto governo di conformarsi alla decisione del 6 luglio 1968 e, per quanto riguarda l'inosservanza della decisione 23 luglio 1968, emetteva il parere di cui all'articolo 169 del trattato CEE.
punto 7
In forza dello stesso articolo 169, la Commissione ha in seguito proposto il ricorso 6/69.
punto 8
Dal canto suo il governo della Repubblica francese, col ricorso 11/69, si è richiamato all'articolo 88 del trattato CECA per chiedere alla Corte l'annullamento della decisione 18 dicembre 1968 e la declaratoria ch'esso poteva mantenere in vigore il tasso di risconto preferenziale, all'asportazione verso gli altri paesi membri, senza contravvenire agli obblighi impostigli dal trattato.
punto 9
Le due cause vertono sostanzialmente sugli stessi punti ed è quindi opportuno riunirle ai fini della sentenza.
SENTENZA › In diritto › A — Il ricorso 6/69 (CEE)
paragrafo 2
11/12 La decisione del 23 luglio 1968 non è stata impugnata nei termini previsti dall'articolo 173, 3o comma, e quindi va considerata definitiva. Il governo della Repubblica francese non contesta di aver lasciato scadere il termine; tuttavia, invocando l'ordine pubblico comunitario nonché il principio che «un formalismo troppo spinto sarebbe in contrasto col vero spirito comunitario, né più né meno che l'inosservanza stessa delle forme», sostiene che la decisione è stata adottata in un settore di esclusiva competenza degli Stati membri.
paragrafo 4
14/15 Benché, a norma dell'articolo 104 del trattato, gli Stati membri debbano garantire l'equilibrio «della loro bilancia globale dei pagamenti» e la costante fiducia nella rispettiva moneta, tuttavia gli articoli 105 e 107 impongono loro l'obbligo di coordinare a tale scopo le loro politiche economiche e di considerare le loro politiche dei cambi come un problema d'interesse comune. Gli articoli 108, n. 3, e 109, n. 3, conferiscono alle istituzioni comunitarie poteri di autorizzazione e d'intervento che non avrebbero senso se gli Stati membri, col pretesto che la loro azione rientra unicamente nella politica monetaria, potessero derogare unilateralmente, e al di fuori del controllo di dette istituzioni, agli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del trattato.
paragrafo 5
16/17 La solidarietà, che sta alla base di questi obblighi come pure del sistema comunitario nel suo complesso, conformemente all'impegno di cui all'articolo 5 del trattato, trova un corollario, a vantaggio degli Stati, nella procedura di mutua assistenza di cui all'articolo 108, prevista per il caso di grave minaccia di squilibri nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro. L'esercizio dei poteri che gli Stati si sono riservati non può quindi giustificare l'adozione unilaterale di misure vietate dal trattato.
paragrafo 6
18/19 Nell'articolo 92 gli Stati membri hanno sancito l'incompatibilità col mercato comune di qualsiasi aiuto statale, concesso in qualsiasi forma, che falsi o minacci di falsare la concorrenza. A norma dell'articolo 92, n. 3 b), si può derogare al principio suesposto solo in caso di gravi perturbazioni dell'economia di uno Stato membro e alle condizioni di cui all'articolo 93, vale e dire previa decisione della Commissione e, se del caso, del Consiglio.
paragrafo 7
20/21 Un tasso di risconto preferenziale all'esportazione, concesso da uno Stato a favore dei soli prodotti nazionali esportati, onde renderli concorrenziali negli altri Stati membri nei confronti dei corrispondenti prodotti interni, costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, articolo di cui la Commissione deve garantire l'osservanza. Né il fatto che il tasso preferenziale litigioso si applica a tutti i prodotti nazionali esportati e solo ad essi, né il fatto che, adottandolo, il governo francese aveva l'intenzione di ravvicinare detto tasso a quelli praticati negli altri Stati membri, possono togliere al provvedimento litigioso la caratteristica di un aiuto, vietato al di fuori dei casi e delle procedure previsti dal trattato.
paragrafo 8
22/23 Di conseguenza, per istituire o mantenere in vigore un tasso di risconto preferenziale all'esportazione, era indispensabile la previa autorizzazione della Commissione la quale, sottoponendola ad idonee condizioni, non ha violato la sfera delle competenze che gli Stati membri si sono riservate. La necessità dell'autorizzazione è tanto meno contestabile in quanto, nella nota del 12 giugno 1968, il governo francese si è spontaneamente rivolto alla Commissione, chiedendole che fosse mantenuto, ed eventualmente aumentato, il tasso di risconto privilegiato per le esportazioni negli altri paesi della Comunità.
paragrafo 10
25/26 Il governo della Repubblica francese sostiene inoltre che l'aver mantenuto, oltre il 1o novembre 1968, la differenza tra il tasso di risconto preferenziale e quello normale, era un nuovo provvedimento di salvaguardia ai sensi dell'articolo 109 del trattato, giustificato dalla nuova crisi monetaria scoppiata nell'autunno 1968. La Commissione non poteva porre termine agli effetti di detto provvedimento continuando una procedura, mirante a far constatare una trasgressione di uno Stato, relativa ad una situazione superata da detti avvenimenti. Emettendo il parere motivato del 18 dicembre senza tener conto delle nuove circostanze, essa ha violato l'articolo 109 del trattato.
paragrafo 12
28/29 In caso d'urgenza, e quando una decisione del Consiglio ai sensi dall'articolo 108, n. 2 non viene adottata immediatamente, l'articolo 109 consente, a fini conservativi, un'azione unilaterale dello Stato membro e rimette a quest'ultimo la valutazione delle circostanze che rendono necessaria tale azione. Tuttavia, questi provvedimenti di salvaguardia derogatori — che possono perturbare il funzionamento del mercato comune — sono al tempo stesso eccezionali e conservativi e quindi di carattere provvisorio, in attesa del controllo, il più rapido possibile, della loro fondatezza ed eventualmente di un'azione a norma degli articoli 108 e 109.
paragrafo 13
30/32 In caso di azioni unilaterali degli Stati, in deroga al trattato, l'intervento immediato delle istituzioni comunitarie risponde alle esigenze fondamentali di funzionamento del mercato comune. Per questo motivo, lo Stato che si avvale della facoltà eccezionale di cui all'articolo 109, n. 1, deve informare immediatamente — o, al più tardi, quando i provvedimenti entrano in vigore — la Commissione e gli altri Stati membri, richiamandosi espressamente a detta disposizione. Nella fattispecie queste prescrizioni, suggerite dalla stessa natura dei provvedimenti unilaterali di salvaguardia, non sono state osservate.
paragrafo 14
33/34 Benché infatti la portata della comunicazione verbale del 5 novembre 1968 sia controversa tra le parti e non abbia potuto venire accertata, è comunque assodato che nella lettera 13 dicembre 1968 il governo francese giustifica il mantenimento della differenza litigiosa unicamente con la necessità di evitare di sconvolgere le previsioni delle imprese francesi e con la considerazione che l'aumento del tasso di risconto normale dal 5 al 6 %, attuato dal 12 novembre 1968, mutava l'aspetto del problema della determinazione del tasso di risconto all'esportazione. Di conseguenza, è infondato il mezzo relativo all'articolo 109.
paragrafo 16
36/37 Questo parere rappresenta soltanto una fase precontenziosa di una procedura che potrebbe risolversi in un ricorso giurisdizionale. La valutazione nel merito di detto parere coincide con quella del ricorso promosso dalla Commissione in forza dell'articolo 169. Va dunque disatteso il mezzo relativo all'illegittimità del parere motivato.
punto 10
Contro la procedura seguita dalla Commissione in base al trattato CEE, il governo della Repubblica francese, invocando l'«inadeguatezza delle norme del trattato nel settore monetario», sostiene che la manovra del tasso di sconto rientra in pieno nella politica monetaria, che è di esclusiva competenza degli Stati membri e quindi, assumendo l'atteggiamento che è sfociato nella decisione del 23 luglio 1968, la Commissione ha agito senza averne facoltà ed arrogandosi una competenza che il trattato non le ha conferito.
punto 13
Se tale assunto fosse fondato, la decisione summenzionata sarebbe del tutto priva di fondamento giuridico sotto il profilo comunitario. In un procedimento nel quale la Commissione, nell'interesse della Comunità, mira a far constatare una trasgressione di uno Stato, è indispensabile che la Corte accerti se ciò sia vero.
punto 24
Il carattere definitivo della decisione litigiosa rende superfluo l'esame degli altri mezzi, che il governo della Repubblica francese ha dedotto senza rispettare le forme e i termini previsti dal trattato, termini e forme che vanno osservati nell'interesse tanto degli Stati membri quanto della Comunità.
punto 27
Il mezzo è ammissibile poiché è tratto da elementi nuovi, posteriori alla decisione del 23 luglio 1968.
punto 35
II governo della Repubblica francese sostiene poi di aver in ogni caso il diritto d'impugnare per illegittimità il parere motivato del 18 dicembre 1968.
punto 38
Di conseguenza, l'aver mantenuto oltre il 1o novembre 1968 una differenza superiore ad 1,5 punti tra il tasso di sconto preferenziale, per l'esportazione negli altri Stati membri, e il tasso normale, costituisce un'inosservanza degli obblighi derivanti dalla decisione 68/301/CEE del 23 luglio 1968.
SENTENZA › In diritto › B — Ricorso 11/69 (CECA)
paragrafo 3
41/44 Gli Stati membri, nell'esercizio delle competenze che si sono riservati, non possono derogare agli obblighi loro imposti dal trattato, se non nei casi espressamente previsti. L'articolo 4 dichiara incompatibili col mercato comune del carbone e dell'acciaio le sovvenzioni o aiuti concessi dagli Stati e gli oneri speciali da essi imposti «in qualunque forma». L'articolo 67, che al n. 2, 2o comma, contempla situazioni nelle quali la Commissione può autorizzare gli Stati membri a concedere aiuti in deroga all'articolo 4, non fa distinzione tra aiuti specifici del settore carbosiderurgico e aiuti concessi in forza di un provvedimento generale. Un tasso di risconto preferenziale all'esportazione rappresenta quindi un aiuto che, ai sensi dell'articolo 67, va autorizzato dalla Commissione se e nei limiti in cui si riferisce al settore carbosiderurgico.
paragrafo 4
45/47 Il caso in esame riguarda l'ipotesi di cui al 2o comma, non già al 3o comma dell'articolo 67, n. 2, cosicché la Commissione doveva intervenire con una decisione e non con una raccomandazione. La Commissione non ha quindi sconfinato nel settore riservato agli Stati quando ha chiesto al governo della Repubblica francese di conformarsi alle disposizioni del trattato ed ha inserito adeguate condizioni nella decisione del 6 luglio 1968. Poiché la decisione ha carattere definitivo, non vi è motivo di soffermarsi sugli altri mezzi d'illegittimità dedotti contro di essa.
paragrafo 6
49/53 A norma dell'articolo 88, la decisione di cui trattasi ha il solo scopo di constatare l'inosservanza da parte di uno Stato di un obbligo preesistente e di stabilire il termine entro il quale l'inosservanza stessa deve cessare. La decisione non ha posto a carico dello Stato ulteriori obblighi. Benché lo Stato, cui viene contestata una trasgressione, possa criticare, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 88, le nuove modalità d'esecuzione che la decisione gli abbia imposto, tale facoltà non può risolversi nel far rimettere in discussione, dopo scaduto il termine per l'impugnazione, la legittimità del provvedimento che lo Stato non ha osservato. Le censure elevate contro la decisione 18 dicembre 1968 sono identiche a quelle formulate contro la decisione 6 luglio 1968, di cui la prima si limita a garantire l'esecuzione. Questi mezzi sono quindi inammissibili.
paragrafo 7
54/55 In subordine il governo francese deduce ancora che, a norma dell'articolo 67, n. 2, 2o comma, del trattato, l'importo, le condizioni e la durata degli aiuti autorizzati dalla Commissione vanno fissati da questa d'intesa con lo Stato interessato e che, anche se lo Stato francese aveva accettato la decisione 6 luglio 1968, un fatto nuovo si è prodotto nell'ottobre 1968, sotto forma di una nuova crisi monetaria. Il 5 novembre e il 13 dicembre 1968 esso ha reso noto che la nuova situazione gl'impediva di ridurre la differenza tra i tassi di risconto ed ha con ciò revocato l'assenso dato in precedenza.
paragrafo 8
56/58 A prescindere dalla questione del grado di gravità della situazione, non vi è motivo di ritenere ch'esso abbia posto nel nulla le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione del 6 luglio 1968 o che lo Stato interessato abbia potuto sciogliersi unilateralmente dagli obblighi che aveva accettato. Nell'ambito del trattato CECA, le circostanze avrebbero autorizzato il governo francese unicamente a chiedere la revisione della decisione del 6 luglio 1968. Poiché una richiesta del genere non è stata fatta, la revoca dell'assenso non poteva avere altro effetto se non quello di porre termine alla facoltà di concedere aiuti.
punto 39
A sostegno del ricorso per l'annullamento, il governo francese deduce anzitutto che, per concedere agli esportatori di prodotti siderurgici un tasso di risconto preferenziale, non era obbligato a chiedere, ai sensi del trattato CECA, l'autorizzazione concessagli dalla Commissione il 6 luglio 1968, giacché il vantaggio attribuito a detti prodotti dipendeva da un provvedimento generale, non specifico del settore CECA, e di conseguenza rientrante, rispetto a questo trattato, nella competenza che gli Stati si erano riservata.
punto 40
La decisione del 6 luglio 1968, non essendo stata impugnata entro il termine stabilito dall'articolo 33 del trattato, va considerata definitiva.
punto 48
La ricorrente assume tuttavia che, anche qualora fossero ritenute inammissibili le eccezioni d'illegittimità sollevate contro la decisione 6 luglio 1968, essa potrebbe comunque impugnare la decisione 18 dicembre 1968, che sarebbe inficiata dagli stessi vizi.
punto 59
Il ricorso del governo francese va pertanto respinto.
SENTENZA › In diritto › B — Ricorso 11/69 (CECA) › Sulle spese
paragrafo 1
60/61 A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il governo della Repubblica francese è rimasto soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea ed in ispecie i suoi articoli 2, 3, 5, 6, 92, 93, 104, 105, 107, 108, 109, 169 e 171,
visto il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed in ispecie gli articoli 4, 33, 67 e 86,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1. Mantenendo dopo il 1o novembre 1968, in contrasto con la decisione della Commissione 23 luglio 1968, una differenza superiore a 1,5 punti tra il tasso di risconto per i crediti all'esportazione negli altri Stati membri e il tasso normale, la Repubblica francese è venuta meno ad uno degli obblighi impostile dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.
2. Il ricorso del governo della Repubblica francese, avverso la decisione adottata dalla Commissione il 18 dicembre 1968 in forza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è respinto.
3. Le spese sono poste a carico del governo della Repubblica francese.
Firme
Così deciso a Lussemburgo il 10 dicembre 1969.
Lecourt
Monaco
Pescatore
Donner
Trabucchi
Strauß
Mertens de Wilmars
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 10 dicembre 1969.
Il cancelliere
II presidente
A. Van Houtte
R. Lecourt