Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 23/10/1968 (Rv. 336544 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE - LOCUS SOLUTIONIS - SEDE DELL'UFFICIO DI TESORERIA - COMPETENZA ESCLUSIVA ED INDEROGABILE DEL GIUDICE DEL LOCUS SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE - LOCUS SOLUTIONIS - SEDE DELL'UFFICIO DI TESORERIA - COMPETENZA ESCLUSIVA ED INDEROGABILE DEL GIUDICE DEL LOCUS SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*
La disciplina derivante dagli artt 96, 324 e 325 del tu 3 marzo 1934, n. 383, secondo cui i pagamenti dei comuni e delle province devono essere eseguiti presso la Sede dell' ufficio di tesoreria dell'ente tenuto ad effettuarli, individua un luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie dei detti enti diverso da quello indicato dal'art. 1182 cod. civ., derogando cosi, con evidenza, a tale norma, tuttavia, non contenendo le citate Disposizioni del tu della legge comunale e provinciale alcuna norma di natura processuale e trattandosi di Disposizioni eccezionali rispetto all'art. 1182 cod. civ., non puo ammettersi che l'indicata deroga comporti, nelle relative controversie, l'esclusivita ed inderogabilita del foro determinato con riferimento al locus solutionis. (V. In senso conforme 1752-64 2962-63 contra 2556-64 2460-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 96, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 324, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)