Sez. 1, Sentenza n. 2086 del 11/03/1999 Cc. (dep. 29/04/1999) Rv. 213301 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Ricettazione di carte di credito, già punita dall'art. 648 cod. pen. e attualmente prevista dall'art. 12 D.L. n. 143 del 1991 - Competenza per fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale decreto-legge - Spetta al Tribunale - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
In materia di reati concernenti carte di credito e documenti ad esse assimilati, attualmente previsti dall'art. 12 D.L. n. 143 del 1991, la competenza a conoscere del fatto, originariamente qualificato come ricettazione e commesso prima dell'entrata in vigore di detta normativa speciale, spetta al tribunale e non al Pretore, in applicazione - mancando norma transitoria - del principio di ordine generale circa l'immediata operatività delle disposizioni incidenti sulla disciplina processuale, salvo il già avvenuto radicamento della competenza, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, dinanzi al giudice competente secondo la normativa previgente. (Fattispecie in tema di conflitto insorto in procedimento nel quale l'azione penale era stata esercitata successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 143 del 1991).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)