Sez. 2 - , Sentenza n. 1744 del 24/01/2018 (Rv. 647785 - 03)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Separazione personale dei coniugi - Affidamento della casa familiare - Permanenza delle condizioni per l’affidamento - Azione di accertamento del terzo acquirente - Differenza con l’azione di revisione delle condizioni della separazione o del divorzio - Proponibilità senza termini e cumulabilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
In tema di separazione personale dei coniugi e affidamento della casa familiare, la proposizione della domanda di accertamento del terzo, estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza, non soffre i limiti temporali di proponibilità connessi alle procedure per la gestione di tale crisi, dovendo ritenersi ipotizzabile una contestazione da parte del terzo anche della mancanza originaria dei presupposti per l'assegnazione della casa, come nelle ipotesi di assegnazione in pregiudizio al terzo (ad es. abitazione non adibita a residenza familiare, o simulazione di esigenze di studio di figli maggiorenni). La non riconducibilità dell'azione agli schemi processuali dettati per la revisione delle condizioni di separazione e divorzio determina la possibilità di cumulare oltre alla domanda di accertamento dell'insussistenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di assegnazione anche quelle di consegna dell'immobile, di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, ed eventualmente di risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 898 art. 6 com. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)