Sez. 2, Sentenza n. 1069 del 13/10/1970 Ud. (dep. 21/12/1970) Rv. 116003 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO -APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE IN DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - CONDIZIONI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO -APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE IN DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - CONDIZIONI.*
La concessione della circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 6, prima ipotesi cod pen e soggetta alla duplice condizione della volontarieta e dell'integralita del risarcimento del danno pertanto, nei delitti contro il patrimonio, il beneficio non puo essere concesso quando il danaro o la cosa mobile, oggetto del reato, siano stati recuperati ad iniziativa esclusiva di un terzo, senza l'intervento o la cooperazione del colpevole, a nulla rilevando il risarcimento dei danni ulteriori o residui da parte del reo, in quanto, in tale ipotesi, viene sempre a mancare la duplice condizione della volontarieta, da un lato, e dell'integralita, dall'altro, del risarcimento del danno da parte dell'imputato. (V 113021, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)