Sez. 1, Sentenza n. 22249 del 23/10/2007 (Rv. 599705 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno di divorzio - Revisione - Nuova valutazione della sussistenza dei presupposti del diritto all'assegno - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In sede di procedimento per la modifica dell'assegno divorzile ai sensi dell'art.9 della legge n.898 del 1970, il giudice non è tenuto ad accertare nuovamente la sussistenza dei presupposti del diritto all'assegno o al contributo per il mantenimento dei figli minori, già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio, dovendo solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)