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Sez. 1 - , Ordinanza n. 30534 del 26/11/2018 (Rv. 651654 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Sovraindebitamento – Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti – Decreto di inammissibilità pronunciato dal tribunale – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Fondamento – Possibilità di reiterare la proposta – Prima del decorso del quinquennio di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) della legge n. 3 del 2012 – Sussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651654-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

Avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è proponibile ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato. Tale conclusione non determina alcun vulnus al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., dal momento che il decreto, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione, non preclude la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)