Sez. 3, Ordinanza n. 20324 del 20/09/2006 (Rv. 593568 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Competenza dello stesso giudice - Carattere funzionale ed inderogabile - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza del giudice di pace - Separazione delle cause - Necessità - Rimessione al giudice superiore della sola causa relativa alla domanda riconvenzionale - Necessità - Conseguenze - Rimessione dell'intera causa al giudice superiore - Conflitto di competenza - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)