Sez. 1, Sentenza n. 232 del 15/01/1987 (Rv. 449990 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ALVEO E TERRENO ABBANDONATO - SUCCESSIVA RIACQUISIZIONE DEL BENE PER USUCAPIONE AL PATRIMONIO DELLO STATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ALVEO E TERRENO ABBANDONATO - SUCCESSIVA RIACQUISIZIONE DEL BENE PER USUCAPIONE AL PATRIMONIO DELLO STATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Qualora un terreno abbandonato da un corso d'acqua perda la qualità di bene demaniale e venga acquistato a titolo originario dal proprietario del fondo rivierasco, ai sensi dell'art. 942 cod. civ., la successiva riacquisizione di detto bene, per effetto di usucapione, al patrimonio dello stato postula un possesso esercitato dalla amministrazione con la cosciente volontà di godere dell'immobile altrui, e, pertanto, non è ravvisabile in un comportamento che, nell'erroneo presupposto della persistente demanialità del bene medesimo, si esaurisca in Atti di gestione del Demanio (nella specie, concessione a terzi e percezione del relativo canone).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 829, Cod. Civ. art. 942, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)