Sez. 1, Sentenza n. 48902 del 29/10/2003 Ud. (dep. 19/12/2003) Rv. 226460 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO - VILIPENDIO ALLA BANDIERA O AD ALTRO EMBLEMA DELLO STATO | Manifestazioni vilipendiose verbali riferite alla bandiera - Configurabilità del reato - Presenza fisica della bandiera - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO - VILIPENDIO ALLA BANDIERA O AD ALTRO EMBLEMA DELLO STATO
La bandiera nazionale è penalmente tutelata dall'art. 292 cod. pen. non come oggetto in sè (diversamente da quanto si verifica, ad esempio, con riguardo al vilipendio di tombe o di cadavere, per il quale si richiede quindi che la condotta vilipendiosa si concretizzi in atti di materiale manomissione del suo oggetto), ma unicamente per il suo valore simbolico, suscettibile, per sua natura, di essere leso anche da semplici manifestazioni verbali di disprezzo, la cui penale rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, richiede quindi soltanto la percepibilità da parte di altri soggetti e non anche la presenza della "res", da riguardarsi, in quanto tale, come del tutto indifferente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)