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Sez. 2, Sentenza n. 8339 del 22/08/1998 (Rv. 518289 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Fabbricati - Omessa indicazione degli estremi della licenza di costruzione - Rilevanza limitata agli immobili costruiti dopo il due settembre 1967 - Conseguenze in tema di validità dei trasferimenti di immobili costruiti in epoca anteriore.
Stato
decisa il 1998-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518289-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Secondo il disposto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli immobili costruiti in epoca anteriore al due settembre 1967 sono liberamente commerciabili, qualunque sia l'abuso edilizio commesso dall'alienante, a condizione che, nell'atto pubblico di trasferimento, risulti inserita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, senza che rilevi, pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento, la mancanza dell'attestazione di conformità della costruzione alla licenza edilizia ovvero la esistenza di una concessione in sanatoria (ovvero la domanda, ad essa relativa, corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)