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Sez. 3, Sentenza n. 822 del 16/01/1981 Ud. (dep. 11/02/1981) Rv. 147544 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - MANUFATTO PRECARIO - NOZIONE - ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1981-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147544-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - MANUFATTO PRECARIO - NOZIONE - ACCERTAMENTO.*

Devono essere considerati precari, e quindi non richiedono la licenza edilizia, quei manufatti che, per essere destinati a soddisfare esigenze obbiettivamente temporanee, siano, per cio stesso, destinati ad essere successivamente eliminati. Pertanto, ai fini della ricorrenza di tale requisito, si deve prescindere dalla temporaneita della destinazione subiettivamente data all'opera dal costruttore, e valutare l'opera medesima alla luce della sua obbiettiva ed intrinseca destinazione naturale, indipendentemente dalla facilità o meno della sua futura demolizione.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)