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Sez. 3, Sentenza n. 3337 del 07/12/1973 (Rv. 367233 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PROCESSO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367233-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PROCESSO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*

Il pagamento delle spese processuali, cui la parte soccombente sia stata condannata con la sentenza di appello, non comporta acquiescenza alla stessa, e cioe accettazione della decisione, incompatibile con la volonta di impugnarla con ricorso per Cassazione. (Conf 2372/72, mass n 359778).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)