Sez. 3, Sentenza n. 3337 del 07/12/1973 (Rv. 367233 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PROCESSO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PROCESSO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Il pagamento delle spese processuali, cui la parte soccombente sia stata condannata con la sentenza di appello, non comporta acquiescenza alla stessa, e cioe accettazione della decisione, incompatibile con la volonta di impugnarla con ricorso per Cassazione. (Conf 2372/72, mass n 359778).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)