Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 04/07/1980 Cc. (dep. 30/07/1980) Rv. 145944 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - CONFISCA DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - IN GENERE - DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - CONFISCA DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
La disposizione di cui all'art 219 cod proc pen non puo essere utilizzata dal giudice al fine di esercitare un potere discrezionale - quale la demolizione e la confisca di una costruzione abusiva - riservata alla Competenza esclusiva della pubblica amministrazione. In materia edilizia quando il legislatore ha voluto attribuire alla autorita giudiziaria la Competenza ad ordinare la demolizione delle opere abusive lo ha espressamente disposto, come nell'art 31 della legge per le costruzioni antisismiche.*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)