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Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Art. 163 Art. 165 T. U. 1926

1. Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.

2. Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.

3. Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.

4. La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorita' di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

Capo III. Dell'ammonizione.

Art. 164 Art. 166 T. U. 1926

1. Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.

2. Sono altresi' denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

3. La denunzia puo' essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.19

Art. 165 Art. 167 T. U. 1926

1. E' diffamata la persona la quale e' designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:

  1. 1° dei delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorita';

  2. 2° del delitto di strage;

  3. 3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;

  4. 4° dei delitti di falsita' in monete e in carte di pubblico credito;

  5. 5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;

  6. 6° dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria ;

  7. 7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale ;

  8. 8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura ;

  9. 9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;

2. quando per tali reati sia stata sottoposta a precedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.19

Art. 166 Art. 168 e 176 T. U. 1926

1. L'ammonizione ha la durata di due anni ed e' pronunciata, da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del tribunale - del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probita' nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assistera' come segretarie.

2. La Commissione e' convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del presidente.19

Art. 167 Art. 169 T. U. 1926

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.

2. L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia e' fondata.19

Art. 168 Art. 170 T. U. 1926

1. Il termine a comparire non e' minore di giorni tre ne' maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato e' allegata agli atti del procedimento.

2. Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarita'; della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.

3. Se l'ordine di accompagnamento non puo' avere esecuzione per l'irreperibilita' del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, puo' pronunciare in merito.19

Art. 169 Art. 171 T. U. 1926

1. Il denunziato che si presenta al procedimento puo' farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, e' ammesso a presentare le prove a sua difesa.

2. La Commssione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

3. Contro di questa e' ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

4. Il ricorso non ha effetto sospensivo.19

Art. 170 Art. 172 T. U. 1926

1. Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la Commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorita' locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima.

2. Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate puo' imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.19

Art. 171 Art. 173 T. U. 1926

1. Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la Commissione prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza.19

Art. 172 Art. 174 T. U. 1926

1. La Commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.19

Art. 173 Art. 175 e 177 T. U. 1926

1. Contro le decisioni della Commissione non e' ammesso ricorso.

2. Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la Commissione puo': a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;

  1. b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.19

Art. 174 Art. 176 e 178 T. U. 1926

1. Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.19

Art. 175 Art. 179 T. U. 1926

1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.19

Art. 176 Art. 176 T. U. 1926

1. L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2. Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e' scontata la pena.19

Capo IV. Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto.

Art. 177 Art. 180 e 182 T. U. 1926

1. Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicita' o il meretricio e' denunciato dal questore al presidente del Tribunale.

2. Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui ; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire duemila a favore della Cassa delle ammende.

3. Nel caso di persistente trascuranza puo' essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potesta' e di tutela.

Art. 178 Art. 181 T. U. 1926

1. Se il minore degli anni diciotto e' privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore eta', presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.

2. I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sara' di volta in volta determinata.

Art. 179 Art. 183 T. U. 1926

1. Contro il provvedimento del presidente del Tribunale e' ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.

2. Il ricorso puo' essere proposto tanto da chi esercita la patria potesta' o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.

3. Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.

Capo V. Del confino di polizia.

Art. 180 Art. 185 T. U. 1926

1. Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.

Art. 181 Art. 184 T. U. 1926

1. Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

  1. 1° gli ammoniti;

  2. 2° le persone diffamate a' termini dell'art. 165;

  3. 3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attivita' rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, ....

2. L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.

3. L'assegnazione al confino di polizia non puo' essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto , sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa e' sospesa.6

Art. 182 Art. 186 T. U. 1926

1. L'assegnazione al contino di polizia e' pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore.

2. Nell'ordinanza e' determinata la durata.

3. La Commissione puo' ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

4. Il denunziato che si presenta alla Commissione o e' tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, puo' farsi assistere dal difensore.

Art. 183 Art. 187 T. U. 1926

1. Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.