Sez. 2, Sentenza n. 10723 del 28/10/1993 (Rv. 484104 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - Riscaldamento | Legittimità della delibera assembleare - Automatico obbligo di pagamento del condominio - Sussistenza - Esclusione - Eccezione d'inadempimento - Ammissibilità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - Riscaldamento
La legittimità di una delibera condominiale adottata in materia di riparto di spesa per il servizio di riscaldamento, benché la renda non impugnabile ex art. 1137 cod. civ., non comporta però automaticamente l'obbligo del condominio di provvedere al pagamento della quota di contributi, cui in astratto sarebbe tenuto, anche se il servizio non gli è stato erogato, poiché il principio generale "inadimplendi non est adimplendum" (posto in materia contrattuale dall'art. 1460 cod. civ.) è applicabile anche ai rapporti tra condominio e condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)