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Sez. 1, Ordinanza n. 1123 del 03/05/1977 Cc. (dep. 06/07/1977) Rv. 138800 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA E PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI RIGOROSA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138800-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA E PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI RIGOROSA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata deve aversi la certezza che il condannato abbia volontariamente cooperato per trarre vantaggio dall'opera di rieducazione, attivandosi per un piu efficace reinserimento nella societa. Non e sufficiente, quindi, un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita dell'istituto, ma occorre che esso si concreti in modo di operare, sia nei rapporti interni che, eventualmente, esterni di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. Il relativo accertamento rientra nella sfera di apprezzamento discrezionale della Sezione di sorveglianza e, come tale, e sottratto al Sindacato della Corte di Cassazione. Tuttavia, il giudice deve dar conto delle ragioni della sua decisione, dimostrandone in modo logico e convincente la validita. Occorre, in particolare, che emerga dalla motivazione la prova della irreversibilita dei risultati raggiunti per il reinserimento, data la irrevocabilita del beneficio anche se successivamente il soggetto, conseguito artatamente lo scopo, tenga una condotta negativa, che non integri ipotesi di delitti non colposi.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)