Sez. U, Sentenza n. 1513 del 27/01/2016 (Rv. 638245 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Interpretazione della domanda da parte del giudice di merito - Conseguente determinazione della giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Configurabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il motivo di ricorso per cassazione con cui si censuri la qualificazione della domanda giudiziale operata dal giudice di merito ai fini della individuazione della giurisdizione, si riverbera sempre sull'applicazione delle norme regolatrici della giurisdizione, sicché è riconducibile ai motivi di cui al n. 1 dell'art. 360 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'identificazione della domanda compiuta dal giudice di merito, quale richiesta di risarcimento del danno per il rifiuto di stipulare una convenzione per la cessione di energia elettrica, piuttosto che per l'omessa formulazione di un preventivo per l'allacciamento alla rete elettrica, data la carenza di allegazioni in ordine agli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)