Sez. 2, Sentenza n. 5809 del 05/12/2013 Ud. (dep. 06/02/2014) Rv. 258265 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Locazione finanziaria e vendita con riserva di proprietà - Pagamento parziale del prezzo - Atti "uti dominus" del locatore o compratore - Interversione del possesso - Elemento oggettivo del reato - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE
Nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria o di vendita con riserva di proprietà, fino a quando non si verifica il totale pagamento del prezzo, il locatario o il compratore hanno soltanto il possesso delle cose locate o acquistate, delle quali non possono disporre "uti dominus", senza una illecita inversione del titolo del possesso e la conseguente responsabilità per il reato di appropriazione indebita.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)