Sez. 5, Sentenza n. 10298 del 16/04/2024 (Rv. 670875-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni tributarie - Commutazione dal contribuente al professionista, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 423 del 1995 - Non punibilità del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Omesso versamento - Comportamento fraudolento per mascherare l'inadempimento all'incarico - Omessa trasmissione della dichiarazione di imposta - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni tributarie, la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile, prevista dall'art. 1 della l. 423 del 1995, e la non punibilità del contribuente stesso, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, se il mancato pagamento è addebitabile ad un terzo, non riguardano solo le sanzioni conseguenti all'omesso versamento, ma anche quelle che derivano dalle condotte poste in essere dal terzo nell'ambito del proprio comportamento fraudolento, atto a mascherare l'inadempimento dell'incarico ricevuto, e, in particolare, quelle ricollegate all'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta.
Legge 11/10/1995 num. 423 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)