Sez. 3, Ordinanza n. 18673 del 13/08/2010 (Rv. 616872 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Domanda di divisione ereditaria di un fondo - Riconvenzionale di accertamento dell'esistenza di un contratto di affitto agrario - Rimessione della riconvenzionale alla sezione specializzata agraria - Obbligo di automatica sospensione del giudizio di divisione - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Ove sia stata proposta al tribunale una domanda di divisione ereditaria relativa ad un fondo ed il convenuto abbia avanzato, fra l'altro, domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza sul fondo stesso di un contratto di affitto agrario, la rimessione della domanda riconvenzionale alla sezione specializzata agraria non giustifica, di per sé, l'automatica sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., del giudizio di divisione; infatti, un problema di pregiudizialità dell'accertamento del rapporto agrario si può porre soltanto con riferimento al momento in cui dovessero essere adottate disposizioni conseguenti all'accertamento del modo della divisione, tali da comportare l'estromissione del convidente risultato affittuario dal lotto a lui assegnato in sede di divisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)