Sez. 2, Sentenza n. 3041 del 04/05/1983 (Rv. 427950 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - SPECIALITÀ - REQUISITI - DIFFERENZE TRA PROCURA CONFERITA CON ATTO SEPARATO E PROCURA APPOSTA IN CALCE OD A MARGINE DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - SPECIALITÀ - REQUISITI - DIFFERENZE TRA PROCURA CONFERITA CON ATTO SEPARATO E PROCURA APPOSTA IN CALCE OD A MARGINE DEL RICORSO.*
Il requisito della specialità della procura - richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ. per il ricorso in Cassazione - è da intendersi diversamente a seconda che la procura venga conferita con atto separato o sia, invece, apposta in calce o a margine del ricorso medesimo. Mentre in questo caso, facendo materialmente corpo con l'atto cui inerisce, la procura esprime di per sè inequivocabilmente il necessario riferimento all'atto stesso, assumendo così il carattere di specialità (anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità); nel primo caso, onde rivestire quel carattere, oltre che esprimere la volontà di demandare al difensore il potere di proporre l'impugnazione, deve contenere l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, con la conseguenza che manca il requisito della specialità in una procura generale alle liti, priva di qualsiasi riferimento al processo e alla sentenza cui il ricorso si riferisce. (V 3884/81, mass n 414531; (V 3537/81, mass n 414143).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)