Sez. 2, Sentenza n. 183 del 26/01/1972 (Rv. 355971 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - LUOGO DI PAGAMENTO - DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA - SUSSISTENZA DI USO NORMATIVO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - LUOGO DI PAGAMENTO - DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA - SUSSISTENZA DI USO NORMATIVO - ESCLUSIONE.*
Non sussiste un uso normativo (consuetudine) nel senso che il luogo di pagamento dei compensi spettanti al professionista e il suo domicilio (studio professionale); con giurisprudenza costante, sin dall'entrata in vigore dei nuovi codici il luogo di pagamento del compenso al professionista e stato stabilito in base alla convenzione o, in Mancanza, in base al criterio della determinatezza o non del credito ed in base alla quantita dei casi controversi portati all'esame della giurisprudenza e da escludere che vi sia una abitudine costante di adempiere il pagamento nel domicilio del professionista ed anche che sia diffusa la convinzione, da parte dei clienti, che il pagamento debba avvenire secondo le suddette modalita.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 8, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)